Interessi da usura: imprenditrice vince la causa dopo undici anni

La professionista aveva fatto ricorso dopo essersi vista notificare un decreto ingiuntivo Il tribunale civile ha stabilito che erano troppo alte le rate richieste da una società finanziaria
TERAMO. La Costituzione cala nella giustizia valori che uno Stato di diritto non dovrebbe mai perdere di vista. A cominciare dalla durata dei procedimenti giudiziari che non sono mai quelli della vita reale. È con un’altra storia dai tempi lunghi che la cronaca giudiziaria scandisce la vita di una 50enne imprenditrice teramana (assistita dall’avvocato Alessandra Giuliani) che ha aspettato undici anni per una sentenza civile: quella con cui il tribunale civile di Teramo ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da una società di finanziamenti e attività di credito al consumo (poi confluita in un istituto bancario) dopo che la stessa aveva smesso di pagare le rate mensili.
Secondo il tribunale, sulla base della relazione del consulente tecnico d’ufficio, la società ha applicato interessi usurari. «Il consulente tecnico d’ufficio», si legge nella sentenza, «applicando la corretta formula risultante dalle istruzioni della Banca d’Italia ha ravvisato l’applicazione di interessi corrispettivi in misura superiore al tasso soglia indicato dalla Banca d’Italia ai fini dell’usura». La sentenza, dopo un’istruttoria passata da un giudice all’altro, non è stata appellata. Nel frattempo, appena qualche giorno fa, il rappresentante legale della società è stato rinviato a giudizio per usura. Ora l’imprenditrice, già costituita parte civile nel processo penale e che in questi anni ha visto il suo nome finire alla centrale rischi, ha deciso di chiedere il risarcimento danni derivante dai tempi lunghi, appellandosi alla legge Pinto, quella che dal 2001 riconosce una equa riparazione.
La storia inizia nel 2007 quando la donna, in una situazione di carenza di liquidità, sottoscrive in qualità di professionista un contratto di finanziamento per far fronte alle spese di arredamento di un nuovo studio professionale. Il finanziamento è di 10mila euro. Lo schema di ammortamento prevedeva il ripiano del debito in 72 rate mensili dell’importo di 234 euro ciascuna per un totale di 16mila 848 euro. La donna per un pò paga, ma poi non riesce più a farlo. In seguito al mancato pagamento di alcune rate la società deposita un decreto ingiuntivo al tribunale di Teramo ottenendo nel maggio del 2010 un provvedimento di ingiunzione di pagamento della somma di 11mila euro. La donna presenta opposizione al decreto ingiuntivo con la causa che nello stesso anno viene incardinata davanti al giudice civile. Nel corso degli anni, su disposizione sempre del tribunale, vengono ammesse ed espletate due consulenze tecniche d’ufficio fino a quando nel 2021, quindi dopo 11 anni, l’opposizione della donna contro il decreto ingiuntivo viene revocato e il ricorso accolto. «Deve trovare accoglimento», scrive il giudice pagina 3 della sentenza, «la doglianza relativa all’applicazione da parte della società opposta di interessi usurari. Il Ctu ha quantificato in euro 6.088,00 gli interessi corrispettivi relativi all’intero finanziamento– da espugnare in quanto usurari e nulli ex art.1815 c.c. – e in euro 1.851,00 l’importo di costi, more, penali e sanzioni, i quali non verranno espunti non rientrando nel calcolo ai fini della verifica dell’usurarietà».
E aggiunge: «In presenza di interessi usurari, invero, in conformità agli ordinari criteri di riparto dell’onere probatorio e stante l’articolo 1194 c.c. (secondo cui il pagamento di regola si imputa prima agli interessi), spettava al creditore fornire la prova che detto pagamento è stato imputato al capitale ovvero ad un altro finanziamento, circostanza neanche allegata nel presente giudizio».
Ora, dopo il ricorso alla giustizia civile, è iniziato anche quello alla giustizia penale. La prima udienza del processo è fissata a maggio. Cosi scrive il pm nella richiesta di rinvio a giudizio del rappresentante legale della società: «Si faceva dare e promettere interessi usurari relativi al finanziamento in parola, avendo applicato un tasso effettivo globale (Teg) e un tasso di mora superiori al tasso soglia».
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