Interessi non dovuti alla banca: azienda recupera 1,6 milioni

28 Ottobre 2022

La sentenza del tribunale di Milano taglia il debito della Gi.Effe di Sant’Egidio nei confronti dell’istituto Accolta l’istanza dei commissari liquidatori della ditta di abbigliamento in concordato preventivo  

TERAMO . Interessi e costi non dovuti per 1,6 milioni di euro. È la somma che una banca avrebbe indebitamente richiesto alla Gi.Effe moda con sede a Villa Mattoni di Sant’Egidio. A stabilirlo è la sentenza del tribunale civile di Milano che ha accolto le tesi dei commissari liquidatori dell’azienda, che attualmente è in concordato preventivo, circa la nullità degli addebiti relativi a nove conti correnti attivi nel periodo tra il ‘98 e 2013. Nell’istanza presentata al giudice l’avvocato Alessadra Pinciarelli e il commercialista Sergio Saccomandi hanno contestato all’istituto di credito lombardo l’applicazione di oneri e spese di commissione «variati unilateralmente, senza darne previa comunicazione alla correntista; di interessi ultralegali non convenuti per iscritto e di interessi anatocistici» chiedendo quindi la restituzione degli importi annotati a debito della ditta specializzata in abbigliamento per neonati e bambini. Contro queste di richieste la banca ha eccepito l’inammissibilità della dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali contestate e della richiesta di restituzione delle somme ritenute indebitamente richieste.
Queste, infatti, o non sarebbero state effettivamente pagate dall’azienda a fronte di una situazione debitoria molto più consistente accertata da commissari giudiziali Luca Di Eugenio e Michele Cappelletti. Per i giudici in premessa «deve certamente essere condivisa la deduzione in forza della quale, in mancanza di prova dell’effettivo pagamento dei saldi passivi di conto corrente, ovvero in difetto di specifica allegazione e prova di esecuzione di rimesse solutorie eseguite in conto corrente a pagamento di addebiti indebitamente annotati in corso di esecuzione del contratto, devono essere dichiarate rispettivamente inammissibili e infondate le domande di ripetizione dell’indebito. Perché, infatti, una parte possa essere condannata a restituire quanto indebitamente ricevuto è necessario che dimostri di aver effettivamente eseguito i pagamenti dei quali pretende la restituzione».
Nonostante questo, però, la sentenza riconosce l’interesse ad agire da parte dei liquidatori richiamando i pronunciamenti della Cassazione sulla legittimità delle istanze volte a definire la reale consistenza del debito e del relativo saldo del rapporto tra le parti. Sulla base di questa considerazione, dunque, i giudici milanesi hanno affidato a un consulente d’ufficio il compito di ricalcolare gli importi dovuti dall’azienda vibratiana alla banca. Sulla base dei risultati emersi dal controllo, dunque, il collegio giudicante ha ritenuto «parzialmente fondate» le istanze promosse dai liquidatori. All’azienda, di conseguenza, è stato riconosciuto un minor debito per quasi 1,6 milioni di euro e la banca è stata condannata a versare le spese legali.
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