L’Enel gli chiede bollette non dovute Lui vince la causa

3 Ottobre 2017

Il tribunale revoca il decreto ingiuntivo per un artigiano «Non ho pagato perché sono passato ad altro gestore»

TERAMO. L’artigiano teramano l’aveva sempre detto al suo avvocato: «Perchè devo pagare? Io in quel periodo ero già passato ad un altro gestore». . Ma c’è voluto un giudice per dargli ragione e revocare il decreto ingiuntivo che l’uomo aveva ricevuto da Enel Energia Spa per il pagamento di duemila e 100 euro per presunte bollette del gas mai pagate nel periodo compreso tra ottobre 2009 e maggio 2014, periodo in cui l’uomo era già passato ad altra società con contestuale comunicazione alla stessa Enel.
Il piccolo artigiano quelle fatture non le ha mai pagate ma, proprio per questo, si è visto arrivare un decreto ingiuntivo che lui (tramite il suo legale Daniele Di Furia) ha impugnato davanti al giudice di pace Angela Speranza che ha revocato il decreto e ha condannato l’Enel Energia al pagamento delle spese di giudizio.
Scrive il giudice nelle motivazioni: «Da un lato l’onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo, d’altra parte l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l’opposizione. La società opposta a fronte della propria pretesa creditoria come prova scritta rilevava la presenza delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo di cui indebitamente l’opponente si sarebbe stornata l’Iva. Eccepiva l’opponente l’irrilevanza delle predette fatture in quanto esplicitamente emesse per errore da parte dell’Enel e mai arrivate a sua conoscenza. E infatti nel periodo in contestazione la ditta opponente portava in detrazione fatture emesse da altro fornitore».
Precisa il giudice: «Ugualmente non risulta esservi alcuna prova documentale in ordine all’effettivo discarico da parte della ditta ingiunta dell’Iva: anzi vi è autocertificazione del legale rappresentante della ditta opponente attestante che nessuna delle fatture risulta portata in detrazione».
E allora, si legge nelle motivazioni, «se l’onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo può concludersi che alcuna prova sufficiente abbia addotto parte opposta Enel Energia sull’esistenza del credito. Ciò comporta il necessario rilievo della mancanza dei requisiti all’uopo prescritti per l’emissione del decreto ingiuntivo e quindi l’accoglimento della domanda di revoca della stessa proposta dall’opponente con il giudizio».
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