L’ex presidente dell’Atr assolto dall’accusa di aver evaso l’Iva

20 Maggio 2022

A Proietti, che nel 2019 ha ceduto il gruppo, la Procura contestava omessi versamenti per due milioni Per il giudice il fatto non costituisce reato. La difesa: «Fin quando ha potuto ha pagato sempre tutto»

TERAMO. Le motivazioni spiegheranno il perché. E anche se negli ultimi anni vari pronunciamenti della Cassazione hanno indicato la strada da seguire sull’omesso versamento di tributi e Iva, la sentenza di assoluzione del tribunale di Teramo interseca la cronaca di una delle vertenze più complesse e sfaccettate della storia imprenditoriale e sindacale teramana: quella dell’azienda Atr, storico stabilimento di componenti in carbonio di Colonnella fallita nel 2020 con 150 dipendenti rimasti senza lavoro.
Il giudice onorario Antonio Converti ha assolto, perchè il fatto non costituisce reato, Valter Proietti ex presidente del Cda dell’Atr finito a processo con l’accusa di aver omesso il versamento delle imposte all’erario dal 2012 al 2014: complessivamente quasi due milioni di euro. La Procura gli contestava l’omesso versamento dell’Iva come previsto dall’articolo 10 ter della legge sui reati tributari, una fattispecie di reato che negli ultimi dieci anni sempre più spesso ha trasformato imprenditori in imputati. Proietti, ex direttore Programmi aeronautici di Aeritalia-Finmeccanica e poi presidente e principale azionista di Omasud (Officine meccaniche aereopsziali nel 2011 entra in scena nello stabilimento di Colonnella rilevando, con un secondo socio, l’Atr allora in amministrazione controllata. In due anni il fatturato arriva a circa dieci milioni di euro, vengono conquistate nuove fette di mercato in Cina, India, America eBrasile. Sei anni dopo c’è il passaggio di proprietà e l’Atr viene ceduta all’imprenditore Antonio Di Murro.
Nella sua arringa il difensore di Proietti, l’avvocato Gennaro Cozzolino, nel ricostruire l’intera vicenda ha sottolineato come l’imprenditore, pur tra infinite problematiche, abbia all’epoca deciso di proseguire con le attività «per non chiudere la società, che non era più proprietaria degli stabilimenti e dei macchinari, e non abbandonare i lavoratori e pertanto sempre all’epoca di portare avanti nuovi accordi siglati con vecchi e nuovi clienti». E ancora: «Dalla istruttoria è emerso con prove certe sia documentali che testimoniali che Proietti si è sempre mostrato intenzionato, mostrando la sua buona fede e pertanto la totale mancanza dell’elemento soggettivo costituente il reato, a far fronte a tutti gli impegni economici nonostante le innumerevoli oggettive difficoltà non addebitali alla sua gestione ma causate da agenti esterni. In particolare in riferimento al debito accumulato con l’Agenzia delle entrate chiedeva una rateizzazione per il pagamento che veniva accolta dall’ente e successivamente rispettava con regolarità il piano dei versamento delle rate come meglio ha potuto fino al momento della suddetta cessione così come emerso anche i sede di esame testimoniale». La difesa ha insistito sul fatto che dietro il mancato versamento non ci sia mai stato il dolo. E’ mancato, ha sostenuto, quello che per il codice è l’elemento psicologico del reato. Le motivazioni della sentenza sono state preannunciate tra 75 giorni.
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