La banca gli nega i documenti del mutuo Il giudice: deve darli

Roseto, finisce in tribunale il caso di un 50enne di Silvi costretto a ricorrere al decreto ingiuntivo per avere gli atti
ROSETO. C’è voluto un pronunciamento del giudice di pace per far ottenere ad un 50enne di Silvi i documenti del contratto di mutuo bancario che lui si era accollato nell’acquistare un appartamento. Un istituto di credito di Roseto glieli aveva negati anche in presenza di un decreto ingiuntivo ritenendo «illegittima la richiesta poichè generica ed incerta e per mancanza di ammissibilità della stessa».
La banca ha impugnato in tribunale il provvedimento del decreto ingiuntivo e il giudice di pace Enrica Isidori ha respinto il ricorso accogliendo la richiesta del 50enne assistito dall’avvocato Antonio Del Vecchio. «E’ emerso il pieno diritto della parte ad agire per ottenere dalla banca la riconsegna dei documenti relativi alla stipula del contratto bancario e alla sua esecuzione», ha scritto il giudice nella sentenza, «la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito in merito che, in caso di inerzia dell’ente, è possibile agire in via monitoria per la riconsegna dei documenti determinati purchè ne sia provato il relativo diritto che si deve considerare come un diritto soggettivo autonomo per l’esercizio del quale non è necessario che siano rese note le ragioni per le quali è avanzata la richiesta».
E ha aggiunto il giudice entrando nel merito del caso: «Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è idoneo a supportare la domanda di consegna della documentazione bancaria poichè fornito di prova scritta, ravvisabile nelle comunicazioni intercorse via email, da cui si evince l’esistenza del contratto da cui scaturisce il medesimo diritto e degli estratti conto che provano il rapporto tra banca e cliente».
Il magistrato, dunque, ha respinto il ricorso della banca contro il decreto ingiuntivo presentato dal cliente per ottenere la documentazione stabilendo, nei fatti, il diritto dell’uomo ad avere tutti gli atti richiesti riguardanti il contratto di mutuo instaurato tra il proprietario dell’abitazione acquistata dall’uomo e accollato dallo stesso al momento dell’atto di vendita. «Nel corso dell’istruttoria», ha concluso il giudice nella sentenza, «sia sulla scorta degli atti processuali che delle dichiarazioni e deduzioni di tutte della parte in causa, è risultata assolutamente provata l’effettiva debenza della documentazione tutta richiesta con il procedimento monitorio, per la legittimità della domanda».
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