La Cassazione toglie a Di Zio la mega discarica dell’ex Cirsu

La Suprema Corte accoglie i ricorsi presentati contro l’omologa del concordato fallimentare alla Deco La motivazione: «C’è stato un conflitto d’interesse con la società Aia nelle operazioni di voto»
TERAMO. Ancora una volta è un pronunciamento della Cassazione a definire presente e futuro della mega discarica dell’ex Cirsu, che continua a segnare la storia nella gestione dei rifiuti. Questa volta con un’ordinanza che cancella l’omologa del concordato fallimentare alla Deco Spa del gruppo Di Zio per gli impianti di Grasciano. Il che fuori da tecnicismi giuridici significa la revoca. I giudici della Suprema Corte hanno accolto i ricorsi presentati dalla Dileco S.r.l. (società facente capo al gruppo Diodoro di Roseto e a quello Latini), dal Consorzio Stabile Ambiente (Csa) dell’Aquila, e da Cirsu Spa nella figura di alcuni dei Comuni consorziati. Il pronunciamento della Cassazione (depositato l’altro ieri) arriva a quattro anni dalla sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato il provvedimento con cui il tribunale di Teramo (nella figura del giudice delegato ai fallimenti Giovanni Cirillo) aveva approvato il concordato fallimentare della Deco e giunge dopo un diverso orientamento stabilito di recente dalle sezioni unite sul concetto del conflitto d’interesse in materia di concordato fallimentare. Perché è proprio su questo concetto giuridico che gli Ermellini hanno fondato l’ordinanza sul caso specifico dell’ ex Cirsu.
Conflitto d’interesse. All’epoca delle proposte di concordato quella della Deco aveva riportato il voto favorevole del 73,87% dei creditori, contro il 43,37% della proposta Dileco s.r.l. e il 26,01% della proposta Csa. Nei passaggi obbligati di una procedura di concordato la proposta della Deco spa all’epoca era stata approvata con il voto determinante di Aia spa, controllata della stessa Deco. Un elemento per cui in secondo grado le società escluse avevano fatto ricorso contro l’omologa del concordato. Nel 2018 la Corte d’appello ha rigettato ricorsi escludendo che le operazioni di voto si fossero svolte in maniera illegittima in merito al rapporto esistente tra Deco e Aia. «La Corte d’Appello», si legge a questo proposito nel provvedimento della Cassazione, «riteneva che il conflitto d’interesse denunciato fosse tale solo in astratto, mentre doveva essere escluso in concreto un abuso del diritto di voto poiché l’omologazione della proposta di Deco spa disposta dal tribunale corrispondeva agli interessi del ceto creditorio, a motivo della non equivalenza (rispetto alla prosecuzione della procedura fallimentare) o sostanziale equivalenza (rispetto all’omologazione della proposta Dileco srl) delle alternative praticabili». Secondo la corte di merito il legislatore aveva individuato, in un ventaglio di possibili situazioni di conflitto di interesse, soltanto alcune ipotesi per cui aveva individuato una incompatibilità con l’oggetto della votazione, «mentre per altre nulla aveva previsto evidentemente ritenendoli tali da non giustificare a priori la drasticità dell’espropriazione del diritto di voto».
No alla Deco. Di diverso avviso la Suprema Corte che, nel frattempo, è intervenuta su questi temi generali con un orientamento a sezioni unite. E nel particolare caso ex Cirsu i giudici della Cassazione, nel riunire i tre ricorsi per evitare contrasti tra giudicati, scrivono: «Nell’ambito del concordato fallimentare devono perciò ritenersi escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da esse controllate o sottoposte a comune controllo, poiché l’articolo 127, comma 6, della legge fallimentare contiene una disciplina applicabile in via estensiva a tutte le ipotesi di conflitto tra l’intesse comune della massa e quello del singolo creditore. La decisione della Corte d’Appello di tenere conto, ai fini dell’omologa, i suffragi espressi sia dalla stessa proponente Deco spa, creditrice della fallita, sia dalla sua controllata Aipa spa (compagine che si era avvalsa ai fini del voto non solo del credito ammesso in sede chirografaria, ma anche del proprio credito privilegiato, grazie alla rinuncia alla prelazione) non è coerente con i principi appena illustrati. Si impone perciò la cassazione di tutti i provvedimenti impugnati che hanno ritenuto approvata la proposta concordataria avanzata da Deco spa computando anche suffragi che andavano, invece, esclusi dal novero della votazione».
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