Metano, via libera all’impianto: ribaltata la sentenza del Tar

17 Maggio 2024

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’Eni dopo il no del Comune all’ampliamento del distributore: «Non ci sono problemi di pericolosità della struttura». Sarà realizzato il piano proposto cinque anni fa

ROSETO. Il distributore per il Metano, nella stazione di servizio Eni a Roseto sud, può essere installato e il Comune deve concedere l’autorizzazione. A confermarlo è la sentenza del Consiglio di Stato, firmata dal presidente Fabio Franconiero e dall’estensore Massimo Santini, che ha accolto il ricorso in appello presentato dall’Eni in seguito alla sentenza di primo grado del Tar Abruzzo del 2020, il quale aveva respinto il ricorso proposto dall’azienda dopo il diniego del Comune alla realizzazione dell’impianto. Tra le motivazioni i giudici precisano che «non c’è alcun problema di pericolosità né di carenza di sicurezza degli impianti, e che l’apparato del gas metano si inserisce nell’ambito di un impianto preesistente da tempo, sul quale non è stata mai mossa nessuna censura relativa alla sicurezza, né è stata mai compiuta dall’amministrazione resistente alcuna valutazione di pericolosità dell’impianto stesso».
Circa cinque anni fa, il 20 dicembre 2018, l’Eni Spa, recependo la volontà del gestore della stazione di servizio di Roseto, ha richiesto il permesso di costruire per la «ristrutturazione dell’impianto per potenziamento con l’aggiunta di un nuovo prodotto, gas metano, per autotrazione, che prevede l’installazione di elementi impiantistici, ovvero un locale compressore, una cabina di trasformazione, una cabina elettrica, e di una nuova isola di erogazione del prodotto metano con una pensilina a protezione della stessa». Il Comune però, con una nota del 20 novembre 2019, ha comunicato all’azienda il rigetto della proposta. «La zona interessata è ricompresa nel centro urbano del comune di Roseto», si legge nella motivazione del diniego espresso dall’ente, «dove l’installazione degli impianti di gas metano non sono ammessi, in base a una legge regionale, al di là della distinzione tra modifica dell’impianto esistente o ristrutturazione totale». Il 27 gennaio 2020 l’Eni ha però impugnato il provvedimento del Comune, ricorrendo al Tar Abruzzo e precisando che «l’inserimento di un apparato per la distribuzione del gas metano, in una preesistente struttura di distribuzione di altri carburanti, costituirebbe una semplice modifica e, quindi, non rientrerebbe nel divieto di realizzazione di nuovi impianti di gas nei centri urbani». Il tribunale amministrativo regionale, con la sentenza numero 97 del 2020, ha respinto il ricorso ritenendo che «l’allestimento di un apparato di distribuzione di gas metano all’interno di una stazione di rifornimento già esistente rientra nell’ipotesi di realizzazione di un nuovo impianto vietata nei centri urbani per una questione di sicurezza, anche in base alla legge regionale». L’Eni ha così presentato il ricorso in appello al Consiglio di Stato, che ha accolto le motivazioni dell’azienda, annullando la determina dirigenziale comunale del 3 dicembre 2019.
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