Mette foto osè dell’ex sui siti d’incontro Condannato a un anno

Quarantenne accusato di diffamazione e minacce Sugli annunci anche il telefono cellulare della donna
TERAMO. Una condanna non basta a cancellare amarezza e rabbia, ma sancisce che è stato commesso un reato. Come quello ai danni di una 43enne teramana costretta a rivolgersi a un giudice dopo che il suo ex aveva diffuso su alcuni siti d’incontro delle sue foto osè accompagnandole con il numero di cellulare della stessa. Al termine del processo l’uomo, un quarantenne teramano, è stato condannato a un anno dal giudice onorario di tribunale Belinda Pignotti.
L’uomo è stato condannato per i reati di diffamazione, minacce, sostituzione di persona e interruzione illecita di comunicazione. La donna, assistita dall’avvocato Alessia Moscardelli, si è costituita parte civile.
Una storia che inizia nel 2014 e che viene scoperta dalla donna solo qualche tempo dopo quando sul suo telefono cellulare cominciano ad arrivare telefonate per richieste d’incontri. Solo allora la donna, insospettita , si è rivolta alla polizia postale.
In aula è stata lei stessa a ricostruire i vari passaggi della vicenda nel corso di una udienza. Racconta della relazione sentimentale con l’uomo: lei è separata e lui dice di esserlo. Dopo qualche tempo lei decide di interrompere la storia, ma da questo momento in poi, racconta lei in aula, cominciano le minacce con lui che la intimidisce dicendole, si legge a questo proposito nel capo d’imputazione «di voler inviare le foto in cui lei era ritratta nuda e in atteggiamenti intimi al figlio e di trasmettere all’ex marito alcune conversazioni scaricate da Whatsapp».
Secondo la Procura (il pm Enrica Medori titolare del fascicolo) l’uomo, si legge sempre nel capo d’imputazione, «pubblicava sui siti d’incontri per adulti fotografie della parte offesa in atteggiamenti intimi». Accompagnandole con il suo numero di telefono cellulare. All’uomo la Procura ha contestato anche l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 617 del codice, ovvero l’interruzione o l’impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telefoniche. «Per aver attivato in nome per conto della parte offesa», si legge a questo proposito nel capo d’imputazione, «due indirizzi di posta elettronica e un profilo Facebook e dopo la fine della relazione ne cambiava le credenziali d’accesso».
Le motivazioni della sentenza di primo grado emessa dal giudice Pignotti saranno depositate nel mese di dicembre.
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