Mobbing, condannato lo Zooprofilattico

11 Maggio 2015

Il giudice accoglie il ricorso di un dipendente: «E’ stato un atteggiamento persecutorio». L’ente impugna in Appello

TERAMO. La Cassazione è chiara: è il lavoratore che deve fornire la prova del mobbing. Ed è altrettanto chiaro il giudice del lavoro di Teramo Maria Rosaria Pietropaolo che, applicando i principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, ha condannato l’Istituto Zooprofilattico “Caporale” per mobbing, accogliendo il ricorso di un dipendente che ha accusato l’ente di averlo perseguitato dal 2008 al 2011 con svariati provvedimenti disciplinari, tra cui anche la sospensione dello stipendio, procurandogli «uno stato di depressione, stress e ansia».

Il giudice riconosce al dipendente l’insorgenza di una malattia professionale e di un danno biologico e per questo condanna l’istituto a risarcirlo con 12mila euro. Perchè, scrive il magistrato a pagina 15 della sentenza «le sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente devono ritenersi illegittime, sia per profili formali (genericità e /o tardività della contestazione), sia nel merito, in quanto volte a sanzionare fatti irrilevanti sotto il profilo disciplinare o, comunque, comportamenti giustificati del dipendente, se non addirittura doverosi».

Affonda il giudice: «La pretestuosità delle contestazioni e la loro reiterazione nel tempo rappresentano elementi indiziari, gravi, precisi e concordati che riscontrano l’esistenza di un intento persecutorio nei confronti del dipendente, elementi che, valutati unitamente ad ulteriori circostanze, relative in particolare alle condizioni di lavoro e all’atteggiamento di denigrazione del ricorrente con riferimento alla sua persona e ai risultati della sua attività, confermano pienamente la sussistenza del dedotto mobbing, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo». Una delle contestazionidell’ente riguardava il caso in cui il dipendente aveva scattato delle foto del proprio ambiente di lavoro per denunciare la presenza di amianto. A questo proposito il giudice scrive: «Si ritiene che la sanzione comminata appaia ingiustificata e decisamente non proporzionata all’entità dei fatti contestati, che ancora una volta si ricollegano alle problematiche inerenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla conseguente legittima facoltà del lavoratore di assumere iniziative per tutelare la propria salute fisica. Poichè la questione della presenza dell’amianto nei locali in cui prestava attività lavorativa il ricorrente era già stata oggetto di plurime segnalazioni all’indirizzo del dirigente responsabile, in siffatto contesto trova logica giustificazione l’invito rivolto dal ricorrente al servizio ispettivo della Asl di prendere atto, attraverso fotografie, della pericolosità degli ambienti di lavoro causata dalla presenza di amianto in abbandono. Inoltre, anche nel merito della contestazione, non può non evidenziarsi come il ricorrente si sia limitato a denunciare un problema di igiene e sicurezza sul luogo del lavoro, al solo scopo di tutelare la propria salute e quella dei colleghi, senza alcun intento denigratorio o diffamatorio nei confronti dell’istituto o dei suoi dirigenti». Il giudice, inoltre, ha condannato l’ente a riconoscergli la differenza economica tra le mansioni svolte, quelle di un medico veterinario, e l’inquadramento professionale di tecnico di laboratorio. L’Istituto Zooprofilattico ha fatto ricorso in Appello contro la sentenza del giudice del lavoro, mentre il dipendente ha impugnato altri provvedimenti disciplinari. Dice il suo legale, l’avvocato Sigmar Frattarelli: «Siamo intenzionati a chiedere all’istituto gli ulteriori danni causati dalla prosecuzione dell’azione di mobbing, nonchè ad intraprendere tutte le azioni risarcitorie anche nei confronti dei singoli che hanno perpetrato in danno del mio assistito tutte le condotte vessatorie e persecutorie che hanno già ottenuto il riconoscimento nella sede giudiziaria. Tutto quello che è accaduto è connotato da estrema gravità perchè la salute del dipendente è stata lesa e pregiudicata e lo stesso ha dovuto subire prevaricazione di ogni tipo con un costante atteggiamento di denigrazione».

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