Musica, scattano limiti per i locali Venerdì e sabato lo stop è alle 2

Nelle altre serate amplificatori e casse vanno spenti all’una, i balneatori devono garantire il riposo Fissato anche il livello massimo dei decibel, multe fino a 10mila euro per chi non rispetta le regole
ALBA ADRIATICA. Da lunedì al 10 settembre, gli esercenti dovranno rispettare la nuova ordinanza del sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti che disciplina le attività di diffusione musicale e sonora nei locali pubblici nonché nei luoghi aperti o esposti al pubblico, escluse le discoteche. Sarà, infatti, possibile la diffusione della musica per il solo ascolto dalle 9 all’una del giorno successivo esclusivamente a mezzo di strumenti musicali non amplificati e radiofonici, stereofonici e televisivi dal lunedì al giovedì e la domenica.
Al contrario, la diffusione della musica con strumenti amplificati è consentita solo nella fascia oraria compresa fra le 21 e l’una del giorno successivo dal lunedì al giovedì e la domenica. Non è consentita alcuna forma di attività di diffusione musicale oltre i limiti orari previsti. L’ordinanza sindacale disciplina gli orari per i fine settimana. Per il solo ascolto l’orario va dalle 9 alle 2 il venerdì e sabato. Con strumenti amplificati tra le 21 e le 2 sempre nei soli giorni di venerdì e sabato. Anche in questo caso nessuna proroga è consentita. L’ordinanza obbliga i gestori degli stabilimenti balneari a utilizzare attrezzature le cui caratteristiche tecnico-strutturali devono garantire il rispetto della quiete pubblica e in ogni caso i diffusori collocati negli stabilimenti balneari devono essere rivolti verso il mare. Quanto ai decibel, il Comune di Alba Adriatica è dotato del piano di zonizzazione acustica per cui le attività di diffusione musicale sono consentite a condizione che rispettino i valori di emissione ed immissione stabiliti dal piano. «Le immissioni sonore all’interno degli ambienti abitativi più vicini alle sorgenti di rumore non debbono superare il valore differenziale ricavato tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) di 5 decibel durante il periodo diurno e 3 decibel durante la notte».
Previste sanzioni salate. Fatta salva l’applicabilità della normativa penale in materia, chiunque non ottemperi alle disposizioni è punito con una sanzione che oscilla tra 500 euro a 20mila euro, oltre allo stop dell’attività fino a trenta giorni. In caso di recidiva, si applica l’inibitoria permanente dell’attività per l’intero anno. In caso di superamento di emissioni sonore la sanzione va da mille euro a 10mila euro, mentre in caso di inottemperanza al provvedimento inibitorio del sindaco pagherà la sanzione da duemila a ventimila euro.
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