Pensionata vince in tribunale: l’assegno sociale non si pignora

9 Aprile 2022

Accolto il ricorso dell’anziana contro una società di riscossione che reclamava tasse non pagate Il giudice: «Alla donna devono essere garantiti i mezzi adeguati al minimo vitale di sussistenza»

TERAMO. È un pronunciamento che nasce da un orientamento ormai ben consolidato della Cassazione, oltre che da una legge del 2015: ovvero l’impignorabilità di quella pensione che garantisce il minimo vitale per la sussistenza. Perché i debiti vanno pagati, ma bisogna pur sopravvivere. Ancora una volta, però, è stata necessaria la sentenza di un giudice per vedere applicato concretamente un pronunciamento legislativo.
È il caso di una donna teramana di 65 anni a cui la Soget, la società di gestione entrate e tributi, aveva notificato un atto di pignoramento complessivo di circa 11mila euro per cartelle non pagate riguardanti la tassa sui rifiuti. La donna, assistita dall’avvocato Antonio Del Vecchio, ha presentato opposizione contestando la legittimità del pignoramento proprio per l’importo della pensione che non arriva a 600 euro mensili.
La vicenda, dopo un primo passaggio nel 2015 davanti al giudice dell’esecuzione con la dichiarazione dell’estinzione della procedura da parte della stessa Soget, nel 2020 è arrivata all’esame del giudice civile che ha accolto il ricorso della donna mettendo definitivamente la parola fine al caso e stabilendo che quella pensione sociale non può essere pignorata.
Il giudice civile Maria Laura Pasca ha rigettato l’eccezione di infondatezza sollevata dalla Soget stabilendo, che, si legge in sentenza, « l’eccezione è infondata in quanto la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva non determina il venir meno dell’interesse del debitore esecutato ad ottenere una pronuncia che accerti l’impignorabilità del bene. Ne deriva che nel caso di specie sussiste l’interesse ad agire in capo a parte attrice, identificabile nel diritto ad ottenere una pronuncia che accerti l’impignorabilità della pensione. Nel merito l’opposizione è pertanto fondata atteso che il pignoramento aveva ad oggetto la pensione di cui ella stessa era titolare di importo inferiore al minimo sociale».
In un passaggio della recente sentenza, il provvedimento che è stato depositato in cancelleria risale nei primi giorni del mese di aprile, il giudice così entra nello specifico del caso dell’anziana: «Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, è impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, il cosiddetto minimo vitale. Nel caso di specie è pacifico che l’importo della pensione di titolarità della donna è inferiore al minimo vitale e, in quanto tale, impignorabile».
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