Poliservice, dipendente trasferita Il giudice: atto di reazione illecito

24 Giugno 2024

La sentenza annulla lo spostamento a Sant’Egidio della lavoratrice appena rientrata dall’aspettativa «Mancano le ragioni tecnico-organizzative per questa scelta». L’azienda: «Rispettiamo la decisione»

NERETO. Il trasferimento è illegittimo e la lavoratrice torna alla sede di partenza. Sono i punti fissati dal giudice del lavoro nella sentenza che ha accolto il ricorso di una dipendente della Poliservice, la società che gestisce i servizi di igiene urbana per i comuni della Val Vibrata. La lavoratrice, tramite l’avvocato Carlo Fedele, ha impugnato il provvedimento con cui l’azienda, a giugno di due anni fa, le ha comunicato lo spostamento dall’ufficio di Nereto a quello di Sant’Egidio con decorrenza da ottobre. Il trasferimento era stato disposto, secondo quanto riportato nel ricorso, al rientro della dipendente da tre mesi di aspettativa per gravi problemi di salute.
«Al suo rientro in ufficio la società gli inibiva l’accesso a tutti i canali informatici e la destinava allo svolgimento di mansioni marginali», sono le motivazioni a sostegno della richiesta di annullamento dello spostamento nella nuova sede «ove attualmente svolge mansioni dequalificanti (addetta allo sportello), comunque di gran lunga inferiori a quelle per cui è inquadrata». Il trasferimento, insomma, sarebbe stato ritorsivo. Secondo Poliservice, però, la dipendente ha «mantenuto sia da un punto di vista quantitativo sia soprattutto in base a un’analisi qualitativa, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale» e ha evidenziato che lei stessa «aveva più volte manifestato la volontà di ottenere un riavvicinamento alla propria abitazione a Sant’Egidio». Il trasferimento, sempre a detta dell’azienda guidata da Gabriele Di Natale, sarebbe stato dettato inoltre da esigenze tecnico-organizzative, per cui non si sarebbe trattato di una ritorsione. Questa tesi, però, non ha convinto il giudice. «Si ritiene che alla luce di una valutazione complessiva delle evidenze istruttorie, il trasferimento impugnato abbia natura illecita, in quanto intimato quale reazione dell’azienda alla legittima richiesta di aspettativa non retribuita formulata dalla parte ricorrente e alla stessa accordata dalla società», scrive nella sentenza, «in particolare sono emersi plurimi elementi sintomatici che nella loro complessità dimostrano, da un lato, la totale mancanza di effettiva sussistenza delle ragioni tecnico-organizzative fondanti il trasferimento e dall’altro lato, l’evidente volontà di voler far ricadere sulla ricorrente gli effetti organizzativi pregiudizievoli che la sua legittima assenza dal lavoro avevano causato all’azienda». La Poliservice ha fatto sapere che, nel rispetto della decisione del giudice, avrebbe reintegrato la lavoratrice nel ruolo e grado precedenti allo spostamento.
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