Presentato il ricorso sulla tassa di soggiorno

Venerdì lo hanno depositato al Tar i consiglieri di opposizione e le associazioni degli operatori turistici
ROSETO. Il ricorso al Tar contro la tassa di soggiorno, presentato dai consiglieri d’opposizione e dalle associazioni turistiche di Roseto, è stato depositato nella giornata di venerdì. Tra i vari motivi di contrarietà al provvedimento, il principale è quello dei 472 emendamenti che non vennero discussi nel consiglio comunale del 30 dicembre 2017 quando era stata approvata, a maggioranza, la delibera sulla tassa di soggiorno. In quell’occasione il consigliere di maggioranza Celestino Salvatore aveva proposto di raggruppare gli emendamenti per tipologia, come trattati nei pareri tecnico-contabili e, secondo il ricorso, questo modus operandi è «illegittimo, perché l’articolo 37 del regolamento del consiglio comunale di Roseto stabilisce espressamente, al penultimo comma, che la votazione degli emendamenti deve precedere quella della proposta originaria, e l’articolo 47 stabilisce, inoltre, che le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine, ossia proposte di emendamenti soppressivi, poi i modificativi e infine gli aggiuntivi». Nel ricorso è specificato che «gli emendamenti sono stati votati, e respinti, dai consiglieri votanti sulla base dell’accorpamento degli stessi per tipologia operato dal dirigente del settore competente, mentre invece la votazione sarebbe dovuta avvenire votando prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Si sono lesi quindi i diritti dei consiglieri di minoranza». Altro motivo rilevante presente nel ricorso è l’applicazione dell’imposta di soggiorno «anche nei confronti di soggetti che non alloggiano nelle strutture ricettive, ossia in coloro che pernottano in case e appartamenti per vacanze». In sostanza chiunque pernotti a Roseto, senza essere residente, è tenuto a pagare l’imposta di soggiorno, anche se proprietario di un appartamento, o conduttore dello stesso, avendolo preso in locazione da un proprietario che non svolga attività di intermediazione immobiliare o gestisca portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di attività commerciali. Secondo le motivazioni del ricorso il Comune, «avendo in questo modo ampliato il novero dei soggetti sottoposti al pagamento dell’imposta, ha di fatto istituito una nuova imposta, violando il precetto costituzionale che attribuisce solo allo Stato il potere di istituire nuove tasse o nuove imposte». Intanto la tassa di soggiorno è partita il °1 aprile tra le polemiche, per il regolamento con molte lacune, evidenziate dai rappresentanti delle associazioni turistiche nell’ultimo incontro in Comune di giovedì scorso. (l.v.)
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