Processo ai vigili, non utilizzabili le riprese degli incontri in bagno

Il giudice accoglie l’eccezione della difesa: «Va garantita la tutela della riservatezza della sfera intima» Per l’accusa facevano risultare di essere in servizio esterno e si vedevano di nascosto in municipio
TERAMO. Quelle videoriprese in un bagno pubblico non sono utilizzabili perché, sostiene la Cassazione, in questi luoghi è sempre garantito il diritto di riservatezza della sfera intima. È con un’ordinanza che nasce dalla sentenza Prisco della Suprema Corte che il giudice monocratico Flavio Conciatori imprime una svolta al processo in corso ai due dipendenti del Comune di Silvi, un uomo e una donna, all’epoca dei fatti in servizio come vigili urbani.
La non utilizzabilità delle videoriprese, eccezione sollevata dall’avvocato Monica Passamonti (uno dei due difensori, l’altro è Camillo Graziani)) e accolta dal giudice, diventa uno tsunami dal punto di vista procedurale nel dibattimento visto che le videoriprese nel bagno fatte durante le indagini, ammesse dal gup in udienza preliminare, rappresentano uno dei capisaldi dell’accusa della Procura. Gli Ermellini nella sentenza Prisco sostengono che le videoriprese, trattandosi in questi casi di una prova atipica, debbano essere assunte con le modalità e la garanzia dell’articolo 189 Cpp, ovvero previa autorizzazione del gip. Il processo in corso nasce da una delicata e complessa vicenda giudiziaria, scattata dopo una segnalazione dello stesso ente (il Comune di Silvi si è costituito parte civile), in cui i due dipendenti sono accusati di aver fatto risultare di essere in servizio esterno mentre invece così – secondo la Procura – non sarebbe stato. Ovvero, sostiene la Procura, i due si sarebbero incontrati nel bagno riservato ai disabili del municipio. Secondo il pm (titolare del fascicolo Davide Rosati) avrebbero, così si legge negli atti, «occupato arbitrariamente e volontariamente il locale di proprietà del Comune adibito a bagno pubblico». I fatti contestati risalgono in un periodo compreso tra aprile e novembre 2019. I due inizialmente erano accusati anche di interruzione di pubblico servizio perché secondo l’accusa, sempre nelle date oggetto di contestazione, così si legge nell’avviso di conclusione delle indagini, «interrompevano il pubblico servizio cui erano stati ordinati». Ipotesi, quest’ultima, per cui il gup in udienza preliminare ha disposto il non luogo a procedere. Stessa cosa è stata disposta per l’altra ipotesi di reato contestata, ovvero l’occupazione di edifici.
Nell’ordinanza Conciatori ha fatto riferimento «a un’arbitraria invasione della sfera riservatezza» sottolineando, in un passaggio, che sarebbe stato sufficiente sistemare le telecamere all’ingresso del bagno. Non è escluso che la Procura ricorra.
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