Randagi, il tribunale condanna il Comune a pagare 495mila euro

Il giudice civile accoglie il ricorso presentato dall’Istituto zooprofilattico per i cani tenuti a Carapollo Secondo il magistrato non sarebbero stati rispettati gli accordi per il periodo tra il 2009 e il 2013
TERAMO. La cronaca scandisce anni di convenzioni e protocolli tra enti, con accordi e disaccordi fino al ricorso al tribunale civile. Con i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari e con una sentenza di primo grado che, a sette anni dall’atto di citazione, mette un primo fermo nell’annosa vicenda della gestione dei cani randagi nella struttura di Carapollo.
Il giudice civile Silvia Fanesi ha accolto il ricorso con cui l’Istituto Zooprofilattico ha citato il Comune di Teramo per il mancato pagamento della gestione degli animali e ha condannato lo stesso Comune a versare la somma di 495mila euro per il periodo compreso tra il 2009 e il 2013.
Nelle 22 pagine di sentenza, depositata appena qualche giorno fa, il magistrato ha ricostruito la vicenda, passaggio dopo passaggio, e in particolare elencato protocolli e provvedimenti amministrativi intercorsi negli anni tra i due enti per la gestione della struttura di Carapollo che nel 2006 venne sequestrata nell’ambito di un’inchiesta penale (che nulla c’entra con il provvedimento in sede civile). «Ritiene il tribunale di Teramo», si legge a pagina 12 del provvedimento, «che la disciplina del rapporto tra le parti, originariamente stabilita con la convenzione del 18 settembre 2002, è stata sostituita con quella di cui alla convenzione del 20 maggio 2004, da ritenersi operante per tutta la durata di tale rapporto. L’articolo 6 di tale accordo prevedeva a carico del Comune l’obbligo di versare all’Izs, per l’attività di cura e custodia dei randagi, una somma di denaro determinata dalla moltiplicazione di un coefficiente (fissato in euro 2,30 per l’anno 2014 per gli anni successivi in euro 3) per il numero di abitanti residenti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice tale convenzione non presentava carattere programmatico in quanto esclusivamente finalizzata a disciplinare la gestione della realizzanda struttura da adibire a canile/ rifugio, atteso che dal tenore letterale delle previsioni dell’accordo emerge come lo stesso era diretto a regolare concretamente i rapporti tra le odierne parti di causa».
E precisa: «La fissazione della durata della convenzione in cinque anni a partire dalla data di stipula, l’individuazione di specifici compiti in capo all’Izs anch’essi a partire dalla data di stipula dell’atto, la manifestazione della volontà del Comune di affidare all’Izs l’incarico di gestire il fenomeno del randagismo e del suo impegno a versare l’importo concordato senza alcuna subordinazione alla realizzazione della struttura indicano come le parti hanno inteso concludere un accordo dall’efficacia immediata. Si rileva, peraltro, che l’intenzione di subordinare l’impegno economico alla futura realizzazione della nuova struttura, laddove espressione di volontà specifica, è stata oggetto di previsione espressa». Secondo la ricostruzione fatta dal giudice il Comune «ha adempiuto alle obbligazioni su di esso spettati fino al 2006». Anno in cui è subentrato il sequestro penale. L’Izs era rappresentata dagli avvocati Antonio De Santis e Eugenio Galassi. Il Comune di Teramo dall’avvocato Cosima Cafforio.
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