Società di calcio dilettantistica condannata a pagare gli arretrati

La Colonnellese dovrà dare somme tra i 900 e i 3.300 euro a tre ex calciatori che non avevano avuto i cosiddetti “rimborsi spese”. Il giudice ha riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato
COLONNELLA. La partita giocata sul campo del tribunale del lavoro fra gli ex calciatori dell’Asd Colonnellese e la società finisce 1 a 0. La sentenza emessa dal giudice Maria Rosaria Pietropaolo – che riconosce a tre ex calciatori del club dilettantistico degli arretrati salariali – almeno in provincia non ha precedenti. Bisognerà attendere il deposito delle motivazioni del magistrato per comprendere come e cosa abbia formato il convincimento del giudice, che riconosce ad atleti dilettanti (e non professionisti del calcio) stipendi non percepiti. Si tratta di capire se davvero – come ha sostenuto l’avvocato difensore del terzetto che ha fatto ricorso, Cristian Santroni – si sia configurato fra la società sportiva e i calciatori un rapporto di lavoro non occasionale.
Il giudice Pietropaolo a Danilo Capretti, Pierpaolo Marini e Alcide Di Salvatore ha riconosciuto complessivamente somme variabili da 900 a 3.300 euro, e condannato la Colonnellese – club arrivato fino alla Promozione alcuni anni fa, ora sparita dalle categorie Figc – anche al pagamento delle spese legali e di giudizio. «Il rapporto tra l’atleta dilettante e la società sportiva d’appartenenza sfugge da ogni configurazione di tipo contrattuale, in quanto i diritti e gli obblighi che costituiscono il contenuto di tale rapporto, devono derivare esclusivamente dal cosiddetto vincolo sportivo», premette Santroni. «La carriera dell’atleta, dunque, inizia proprio con il tesseramento presso la Federazione e a favore della società di appartenenza che, a sua volta, attesta l’esistenza del vincolo e accetta il tesseramento, sottoscrivendo il cartellino».
Con quali criteri è possibile determinare la nascita di un rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo, nel campo calcistico? Santroni ha rinvenuto nel caso dei calciatori da lui assistiti, forte anche di una giurisprudenza comunitaria che si è già espressa in materia, elementi utili a determinare il tipo di rapporto. Ad esempio, la continuità della prestazione che si sostanzia nella partecipazione ad allenamenti e partite con un impegno assimilabile ad un autentico orario di lavoro, lo stabile inserimento dell’atleta nell’organizzazione dell’associazione sportiva, la costante sottoposizione alle direttive della società e la corresponsione all’atleta di somme di denaro versate periodicamente. «Non esiste nel nostro diritto alcuna norma che definisca cosa debba intendersi per attività sportiva dilettantistica. Per la dottrina e la giurisprudenza, l’individuazione avviene per differenza: ossia tutto ciò che non rientra nel concetto di attività sportiva professionistica, viene considerato come dilettantistico», dice Santroni.
L’Asd Colonnellese prende atto della sentenza ed attende le motivazioni per valutare l’eventuale ricorso. Si chiede come sia stato possibile, però, intendere il rimborso spese concordato con i calciatori come vero e proprio salario, soprattutto se i tre percepivano un altro reddito principale.
Alex De Palo
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