Teramo e Roseto, sono da rifare le nomine ai distretti sanitari

Il giudice del lavoro annulla la delibera di conferimento di responsabili delle strutture a Ceci e Portanti Accolto il ricorso di Di Febo, candidato alla selezione i cui criteri sono ritenuti troppo discrezionali
TERAMO. Illegittima la nomina, avvenuta a novembre 2014, dei responsabili del distretti sanitari di base di Teramo e di Roseto. Lo ha disposto, l’altroieri, con un’ordinanza il giudice del lavoro Maria Rosaria Pietropaolo accogliendo il ricorso di uno dei candidati esclusi, Gianni Di Febo, attuale dirigente del distretto di Giulianova, a cui si sono associati i responsabili di altri distretti: Giandomenico Pinto di Nereto, Sergio Consorte di Montorio, Salvatore Prosperi di Atri. Insomma, quattro dirigenti contro la Asl.
Sostanzialmente il giudice ha annullato la delibera di nomina di Tommaso Ceci al distretto sanitario di base di Teramo e di Luana Portanti a quello di Roseto e a rifare la procedura selettiva per le due strutture.
Diversi i cardini su cui si fonda l’ordinanza. Intanto Maria Rosaria Pietropaolo osserva nel dispositivo che si sarebbe dovuto fare un concorso vero e proprio – con tanto di nomina di una commissione composta dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa – in quanto il distretto sanitario di base deve essere inquadrato come unità operativa complesse e non unità operativa semplice a valenza dipartimentale come ha invece fatto la Asl. E questo perchè così dispone l’atto aziendale, recependo normative regionali.
Inoltre, sempre secondo il giudice del lavoro, nell’avviso per la selezione erano indicati «criteri assolutamente inidonei a consentire una valutazione del rispetto, da parte della Asl, degli obblighi di trasparenza e imparzialità, non consentendo alcun effettivo controllo sull’operato dell’ente in sede di individuazione del dipendente cui conferire l’incarico». E poi, si legge nel dispositivo, nella scheda di valutazione sono state omesse alcune indicazioni riportate nel curriculum, mentre ai dottori Ceci e Portanti sono stati attribuiti requisiti che non possedevano. Peraltro la stessa scheda riconosce che Di Febo ha il curriculum formativo migliore, però poi questo fatto non ha alcun valore al momento della scelta, che si è basato su altri requisiti. Insomma, la Asl avrebbe inviduato criteri poco oggettivi e molto soggettivi e su questi ha basato due nomine molto discrezionali.
Il giudice scrive anche delle conseguenze che tutto ciò potrebbe portare. E cioè «alla parte non inadempiente è consentito chiedere la condanna della controparte all’adempimento e/o il risarcimento del danno». Spese in vista, dunque, per la Asl, che non solo è stata condannata a pagare le spese di lite, ma per cui si profila un’azione risarcitoria per il danno subito dall’escluso. Senza considerare che adesso la Asl dovrà procedere a una nuova selezione, perchè quella precedente è da annullare. (a.f.)
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