Truffa dei cartellini agli uffici Asl Il pm ricorre contro l’assoluzione

Per i giudici di primo grado nessuno dei cinque dipendenti «ha voluto ingannare l’ente pubblico» ma per la Procura c’è stato l’elemento del dolo nelle timbrature fatte fuori dalla sede principale
TERAMO. I giudici di primo grado hanno individuato nella carenza dell’elemento soggettivo della truffa, contestata ai tre tecnici, e nella estraneità ad ogni fatto dei due dirigenti il filo conduttore delle motivazioni della sentenza di assoluzione che ha chiuso il caso delle presunte timbrature illegittime dei cartellini alla Asl. Ma la Procura contesta e fa appello.
Sotto accusa erano finiti due dirigenti e tre dipendenti del Sian (servizio igiene alimenti e nutrizione) e del servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. A dover rispondere di truffa aggravata erano i tecnici Sergio D'Ostilio, Marcello Volpi e Guido De Carolis, tutti accusati di aver timbrato il cartellino, in numerose occasioni, in un ufficio diverso dalla propria sede di lavoro. Insieme a loro erano finiti a processo anche il dirigente del Sian Maria Maddalena Marconi e il dirigente del settore prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro Valerio Benucci che dovevano rispondere di concorso in truffa aggravata con gli altri imputati perché accusati di averli autorizzati illegittimamente a timbrare in altre sedi rispetto a quella di lavoro.
In un dettagliato ricorso il pm Davide Rosati (titolare del fascicolo) contesta le valutazioni dei giudici (collegio presieduto da Franco Tetto, a latere Sergio Umbriano e Lorenzo Pruidenzano) a cominciare proprio da quell’elemento soggettivo. «Occorre premettere che il collegio, sulla base degli elementi emersi dal dibattimento», si legge nel ricorso, «esponeva una ricostruzione dei fatti e delle condotte poste in essere dai prevenuti praticamente identica a quella prospettata dall’organo inquirente, giungendo, tuttavia, ad una diversa e non condivisibile conclusione assolutoria operata in ragione di una incoerente valutazione degli univoci elementi processuali offerti dalla pubblica accusa. In pratica il collegio, con riferimento a D’Ostilio, Volpi e De Carolis sosteneva l’insussistenza dell’elemento soggettivo in quanto appariva di immediata evidenza come gli stessi pervenuti avessero beneficiato, per molti anni, di una sorta di “privilegio” consistente nella facoltà di timbrare a Bisenti e che, fino al “carteggio” intercorso tra la Marconi e il direttore del dipartimento prevenzione, non era stato formulato alcun rilievo critico in ordine alla reale portata applicativa e ai limiti delle autorizzazioni rilasciate ai medesimi».
E così il pm entra nel merito dell’elemento soggettivo: «Sulla base degli elementi esaminati mai ed in nessun altro caso un’autorizzazione avrebbe potuto ingenerare nei dipendenti il legittimo affidamento di poter timbrare sistematicamente nel luogo di residenza a prescindere dal luogo in cui la prestazione lavorativa doveva essere effettivamente svolta poichè il provvedimento autorizzatorio, oltre a dover essere espresso e adottato dalla preposta autorità sulla base di precisi e sussistenti elementi, costituisce anche un atto di gestione delle risorse e del personale/rapporto di lavoro che è ammesso, quindi, esclusivamente in funzione del principio di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione». E precisa: «Nel principio di efficienza ed economicità non è ricompreso l’affidamento o il valore che ogni singolo dipendente ritiene di attribuire al provvedimento di autorizzazione, atteso che l’autorizzazione stessa autorizza il dipendente a timbrare nella sede di lavoro decentrata esclusivamente ogni qual volta sussistano i suddetti presupposti di efficienza ed economicità».
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