Ykk, beffa per il sindacalista licenziato

31 Dicembre 2014

Il tribunale: non è più nella Rsu, il comportamento antisindacale viene meno. La Fiom fa ricorso

COLONNELLA. Vertenza Ykk di Colonnella, il tribunale di Teramo ribalta la sentenza con la quale si ordinava il reintegro lavorativo di alcuni dipendenti per la condotta antisindacale dell'azienda; la Fiom Cgil si appresta a fare ricorso contro tale decisione, giudicata «inammissibile».

La vicenda riguarda il rappresentante nella Rsu della Fiom Luciano Impiccini, il quale era stato licenziato e poi reintegrato dal giudice ma, nonostante ciò, la Ykk non lo aveva richiamato a lavorare, preferendo pagargli lo stipendio a casa. Una beffa per il lavoratore che è stata incrementata dalla sentenza dello scorso 21 ottobre, che definisce il comportamento antisindacale dell'Ykk non più attuale, dato che, nel frattempo, sono cambiati gli assetti sindacali all'interno dell'azienda. In pratica Impiccini, non essendo stato reintegrato nell'azienda, non ha potuto partecipare alle elezioni della nuova Rsu e quindi, non essendo stato rieletto, non potrebbe prefigurarsi nei suoi confronti la condotta antisindacale già evidenziata dai giudici nel 2013, quando il dipendente era stato licenziato. La Fiom Cgil ha presentato ricorso in appello contro la più recente sentenza del tribunale, stigmatizzando ancora una volta l'atteggiamento della Ykk Snap Fasteners Italia spa di Colonnella, nel frattempo assorbita dall'Ykk Mediterraneo di Ascoli Piceno.

«Abbiamo presentato tale ricorso sulla base del fatto che nella fase processuale del giudizio di merito è stato completamente stravolto il decreto dell'11 settembre 2013 in fase sommaria, con il quale il giudice aveva riconosciuto il comportamento antisindacale dell'Ykk», dichiara Giampiero Dozzi, responsabile provinciale della Fiom, «e conseguentemente aveva intimato il reintegro sul posto di lavoro, in seguito a licenziamento, del membro Rsu Fiom Luciano Impiccini, e la ripetizione della procedura di mobilità per violazione del diritto di informazione all'organizzazione sindacale nella fase di avvio della procedura di mobilità, ed in tutta la fase di consultazione sindacale prevista dalla Legge 223/91». Il licenziamento colpì 10 lavoratori, tra i quali 7 che avevano accettato di andare in mobilità e 3 non volontari, tra i quali figura Impiccini: proprio tale scelta era stata definita dalla Fiom come un atto per indebolire l'organizzazione sindacale interna all'azienda. «La segreteria Fiom Cgil di Teramo ritiene gravissima la sentenza del tribunale di Teramo», aggiunge Dozzi, «in quanto non si fonda su nessun elemento di fatto o di diritto, ma si limita a definire il comportamento antisindacale dell'Ykk non più attuale, nonostante gli effetti lesivi prodotti alla nostra organizzazione, culminati con il licenziamento di Impiccini e del nostro iscritto Daniele Regoli». Ora la Fiom auspica che nel giudizio di appello venga fatta giustizia «in merito ad una sentenza meritevole di esposto al Csm per la gravità degli effetti».

Sandro Petrongolo

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