Asili nido, mille euro per tre anni ad ogni bimbo

Da qualche giorno si possono fare le domande per accedere al bonus Il beneficio è destinato a tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2016
La legge di stabilità 2017 ha istituito il bonus Asilo nido e Supporto domiciliare (che non va confuso con il voucher baby sitting - anche detto bonus infanzia - istituito nel 2013 e prorogato fino a fine 2018).
Ogni bambino nato dal 1° gennaio 2016, per tre anni, senza limitazioni di reddito familiare, ha diritto ad un contributo di 1000 euro annui.
Come viene erogato. Sono previste due forme di erogazione: a) contributo per pagare la retta dell'asilo nido. In questo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate da 90,91 euro. Il genitore deve presentare copia delle ricevute di pagamento delle rette dell'asilo. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta; b) come supporto presso la propria abitazione per bambini che soffrono di particolari patologie che di fatto impediscono la frequenza al nido. In questo caso invece il contributo arriverà in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra che dichiari, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” per l’intero anno di riferimento.
Chi ne ha diritto. Per richiedere i bonus bisogna avere i seguenti requisiti: residenza in Italia; cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; la convivenza da parte del genitore richiedente con il bambino per il supporto presso la propria abitazione.
No Isee. Non è necessario presentare l'Isee perché non ci sono limiti di reddito
Il figlio deve essere nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2018.
Domanda, cumulabilità
ed erogazione anno 2018.
Per il 2018 sono disponibili 250 milioni di Euro che vengono accantonati secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Non saranno prese in considerazione ulteriori domande nel caso in cui, a seguito del numero delle richieste presentate, venga raggiunto il limite di spesa.
Come si richiede. Il bonus è in vigore anche per il 2018 e le domande vanno presentate dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018, esclusivamente on line, mediante una delle seguenti modalità:
Web. Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino sul sito www.inps.it (cliccando sul banner Accedi al Servizio); il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, anche il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Attraverso Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).
Attraverso gli enti di Patronato.
Contestualmente alla richiesta occorre specificare quale forma di agevolazione si richiede e per quale anno e mese scolastico, nel caso degli asili nido.
La domanda per bonus
asili nido.
Per la richiesta di bonus asilo nido, si dovranno specificare: se l’asilo nido frequentato dal minore è pubblico o privato autorizzato, indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo.
Le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio, compresi tra gennaio e dicembre 2018.
Particolare attenzione va fatta per eventuali mesi aggiuntivi rispetto a quelli già indicati nella domanda; per questi sarà necessario presentare una nuova domanda, da sottoporre alla verifica della disponibilità dei fondi.
La domanda dovrà essere corredata della documentazione relativa al pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione che attesti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Per le rette successive alla prima, dovranno essere allegate le ricevute di pagamento entro la fine di ciascun mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019.
Per gli asili nido pubblici che emettono i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.
La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per i nidi aziendali) dovrà indicare: a) la denominazione e la partita Iva dell’asilo nido; b) il codice fiscale del minore; c) il mese di riferimento; d) gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento; e) il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta che deve coincidere col genitore che presentato la domanda.
Il rimborso sarà comunque disposto solo dopo aver inviato la ricevuta di pagamento.
La domanda per supporto
domiciliare.
Per i bambini fino a tre anni che non possono frequentare l'asilo possono richiedere il bonus per supporto domiciliare e alla domanda va allegata una dichiarazione del pediatra di base che attesti tale impossibilità per tutto l'anno di riferimento.
L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban).
Arretrati. Vengono erogati anche eventuali arretrati tra il momento della richiesta e quello dell'erogazione, nel limite di 3 annualità totali.
L’utente che opta per l’accredito su un conto con Iban è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’Inps in occasione di altre domande.
Cumulabilità. Il bonus asilo nido non è cumulabile:con la detrazione prevista dalla legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Per le mensilità coincidenti con il cd "voucher baby sitting o bonus infanzia" (L.92 del 2012, prorogato dalla L. 232 2016). Il nuovo bonus asilo nido è quindi richiedibile per i mesi non coperti dal bonus Infanzia.
E' sempre cumulabile, invece, con il bonus Mamma Domani (800 euro in un’unica soluzione alla mamma al compimento del 7 mese di gravidanza o al momento della nascita o adozione).
Decadenza. Si decade dal diritto al Bonus se si verifica uno dei seguenti eventi: a) perdita della cittadinanza; b) decesso del genitore richiedente; c) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; d) affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).
In sintesi, l’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o nel caso di provvedimento del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Un soggetto diverso, come l'altro genitore può subentrare nel beneficio se in possesso dei requisiti. In questo caso, il cambio di intestatario va richiesto entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza.
A cura di
Stefano Caranfa
Aldo Cherubini
Direzione regionale
Inps Abruzzo

