«Cartello del vetro» multa da 357 milioni al gruppo Pilkington

18 Dicembre 2014

SAN SALVO. Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la decisione della Commissione sulla partecipazione del gruppo Pilkington a un cartello del vetro destinato al settore auto, confermando così...

SAN SALVO. Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la decisione della Commissione sulla partecipazione del gruppo Pilkington a un cartello del vetro destinato al settore auto, confermando così la multa di 357 milioni di euro inflitta al gruppo, presente con uno stabilimento in Italia a San Salvo (la multa è già nel bilancio del gruppo e non provocherà conseguenze, dicono alla Pilkington). «Il 12 novembre 2008 la Commissione aveva constatato che varie imprese avevano violato il diritto della concorrenza dell’Ue partecipando a un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del vetro destinato al settore auto», si legge in un comunicato del Tribunale della Ue. «L’intesa consisteva in una ripartizione della fornitura dei vetri destinati al settore auto, volta a mantenere una globale stabilità delle posizioni delle parti sul mercato in questione», sottolinea la nota. Il gruppo Pilkington si compone delle società Pilkington Automotive, Pilkington Automotive Deutschland, Pilkington Holding e Pilkington Italia, con lo stabilimento di San Salvo. Contro la decisione della Commissione il gruppo Pilkington aveva presentato ricorso al Tribunale dell’Unione europea il 28 febbraio 2013. «In merito agli argomenti della Pilkington relativi alla natura e alla durata dell’infrazione, il Tribunale constata che la Commissione ha giustamente qualificato il comportamento dei partecipanti all’intesa come un’infrazione unica e continuata, il cui obiettivo era quello di garantire una globale stabilità delle quote di mercato dei partecipanti», spiega nella nota il Tribunale, che rileva anche come la Pilkington non abbia prodotto «alcun indizio tale da dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni dei membri dell’intesa fra il 10 marzo 1998 e il 15 gennaio 1999 fosse priva di qualsiasi volontà anticoncorrenziale e che essa avesse preso pubblicamente le distanze dall’oggetto di tali riunioni». La Pilkingotn aveva chiesto al Tribunale l’annullamento o la riduzione dell’ammenda: ricorso respinto. La decisione del Tribunale potrà essere impugnata davanti la Corte solo per le questioni di diritto.