Dichiarazione redditi: i beni personali e l’attività occasionale

VENDITA E RICAVATO Salve, vorrei sapere se un privato che vende un'automobile, un mobile o un oggetto della propria collezione deve includere nella dichiarazione dei redditi il relativo ricavato....
VENDITA E RICAVATO
Salve, vorrei sapere se un privato che vende un'automobile, un mobile o un oggetto della propria collezione deve includere nella dichiarazione dei redditi il relativo ricavato.
Grazie e cordiali saluti
Enrico G. (Montesilvano)
E' importante sottolineare che la cessione di un bene personale usato (ma anche di un bene nuovo, ad esempio acquistato erroneamente) è un'attività per definizione priva di utilità economica o, in altri termini, un'attività incapace di generare un plusvalore e quindi un reddito tassabile.
Ci si riferisce quindi a beni personali che, indipendentemente dal valore, è verosimile che siano stati acquistati per un utilizzo personale o familiare. In questo caso è possibile venderli, con qualsiasi mezzo, senza alcuna formalità dal punto di vista fiscale. Colui che vende, a mezzo internet o in un negozio dell’usato degli oggetti personali, non deve dichiarare nulla né adempiere ad alcuna particolare formalità.
Se però i beni venduti non hanno la caratteristica di “beni personali” si entra in un concetto di attività economica che potrà essere esercitata in via occasionale oppure continuativa. Ottenere o produrre, a vario titolo, oggetti che verranno rivenduti, rientra quindi in questo concetto. Ad esempio chi sgombera le cantine, chi produce artigianalmente collanine e chi acquista nei mercatini dell’usato, al fine della vendita, sta esercitando un’attività economica e dovrà dichiarare i redditi che percepisce.
Se l’attività viene svolta in via occasionale si è soggetti ad adempimenti formali estremamente ridotti (si deve solamente emettere una ricevuta) e si può fare senza avere partita Iva. Bisognerà indicare i guadagni nella dichiarazione dei redditi come reddito diverso (quadro RL dell’Unico) dove verrà assoggettato a tassazione.
Con riguardo alla determinazione dei redditi da sottoporre a tassazione, l’articolo 71, comma 2, stabilisce che gli stessi sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione. Nell’ipotesi in cui l’attività commerciale si configurasse come abituale, i redditi conseguiti dovrebbero infatti essere considerati come redditi d’impresa, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 55 del Tuir. E sarà quindi necessaria la partita Iva.
L'occasionalità o meno di un’attività commerciale esula dall’attività di interpretazione normativa essendo riservata, in maniera esclusiva, a quella di accertamento. Pertanto risulta difficile stabilire se un’attività possa essere considerata, o meno, occasionale.
In conclusione, nel caso del lettore, l'attività dovrebbe essere esente da tassazione trattandosi di beni di natura personale.

