Il Tar Lazio annulla la nomina di Mennini a Pg dell’Abruzzo

10 Novembre 2016

Accolto in primo grado il ricorso di Antonio La Rana Per i giudici il vincitore non seguì il corso di formazione

CHIETI. Il Tar Lazio ha annullato la nomina a procuratore generale della Corte d'Appello dell’Aquila del magistrato Pietro Mennini. Con una sentenza di 28 pagine, i giudici Rosa Perna, Roberta Cicchese e Lucia Maria Brancarelli, hanno accolto il ricorso di Antonio La Rana, procuratore generale vicario a Campobasso, che ha concorso con Mennini alla poltrona più importante della giustizia inquirente abruzzese.

Il motivo per il quale il Tar ha annullato la nomina è semplice: la mancanza di un requisito da parte del vincitore che non ha partecipato al corso per aspiranti dirigenti, tenuto a Firenze e previsto da una legge di dieci anni fa. Legge superata da una nuova norma che consente al Consiglio superiore della magistratura di fare la nomina anche senza la frequenza di quel corso.

Il 28 luglio 2015, il Csm ha infatti approvato il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria in cui si legge che: «In via transitoria, per l'attribuzione degli incarichi direttivi di primo o di secondo grado, sia requirenti che giudicanti, pubblicati in prima dell’1 ottobre 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura non tiene conto del prerequisito di cui all'articolo 26 bis», ovvero il corso al centro della vicenda.

Ma la Rana, 59 anni con una lunga carriera, che lo ha anche visto giudicante e inquirente a Vasto, ha seguito quella scuola per aspiranti Pg. Difeso dall’avvocato Salvatore Di Pardo, è così ricorso contro il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e Mennini, che è assistito dall’avvocato Giulio Cerceo. Al Tar Lazio, il Pg vicario del Molise, ha chiesto di annullare sia il decreto di nomina di Mennini, 66 anni, ex procuratore capo di Chieti, firmato dal presidente Sergio Mattarella il 28 gennaio del 2016, sia la sua proposta di nomina fatta dalla V Commissione al Plenum del Csm.

Il concorso era stato bandito dal Csm il 30 giugno del 2015. Ma «alla fine della comparazione tra diversi aspiranti», scrivono i giudici, «il Plenum ha deliberato di conferire l’incarico a Mennini, benché fosse privo del requisito richiesto dall’articolo 26 bis del decreto legislativo del 31 gennaio del 2006». Cioè la frequenza al corso per aspiranti dirigenti, posseduta da La Rana che, peraltro, era l'unico concorrente ad averlo fatto. E che per questo motivo ha chiesto al Tar Lazio anche il riesame della sua posizione, «attivando la ripetizione della comparazione da parte della V commissione», scrivono i giudici, «con l'esclusione dei candidati che non hanno frequentato il corso per dirigenti».

Il Tar ha così sciolto il nodo rappresentato dal nuovo Testo Unico, che consente di non tenere conto del requisito previsto da quell'articolo di legge del 2006. Non solo. Anche il bando del concorso vinto da Mennini, pubblicato il 30 giugno 2015, prevedeva la deroga sui corsi. Il Csm ha spiegato così la propria scelta: «I corsi tenuti non avevano avuto, alla data del bando, la capienza per soddisfare le domande di tutti i possibili aspiranti». Ma non è così secondo la Rana: «L’attivazione dei corsi è iniziata il 2 marzo 2015 e, prima della scadenza del bando per l'incarico all’Aquila, sono stati attivati ben dieci corsi, a ciascuno dei quali ha partecipato una media di 40-50 magistrati». Corsi con una valenza non formale visto che nella legge del 2006 si legge: «Sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane», e soprattutto: «Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Il Tar ha scelto di dare ragione a La Rana e quindi alla legge che prevede di rimandare i magistrati a scuola senza deroghe non solo perché «ai corsi ha partecipato un numero di magistrati inferiore a quello astrattamente corrispondente ai posti disponibili», quindi non c’erano motivi per non farli, ma soprattutto sulla base del principio che una norma primaria, la legge del 2006, non può soccombere di fronte a una norma transitoria, cioè il Testo unico del Csm. «Appare chiaro come non sussistesse la ratio emergenziale asseritamente sottesa all'introduzione delle disposizioni transitorie», sentenziano i giudici che concludono: «L’applicazione dell'articolo 26-bis (i corsi, ndr) assume rango primario in materia coperta da riserva di legge e che non prevede disposizioni transitorie». Così finisce la sfida. Ma è il primo round visti i ricorsi in arrivo.