«La giustizia arranca: tante norme, pochi mezzi»

La pm teramana: viviamo una fase di disorientamento, la macchina è carente e noi dobbiamo fare i conti con l’ordinamento nazionale e con quello europeo
TERAMO. L’abitudine a risolvere i conflitti nelle aule di giustizia con il metodo della contrapposizione a suon di codici, con i riti, le preclusioni e le decadenze rischia di allontanare i cittadini dal comune buon senso, imponendo sempre più la logica del processo a tutti i costi. E l’immagine che arriva è quella di un Paese condannato allo scontro proprio sui terreni dove nelle altre democrazie c’è semplicemente una pacifica regolazione dei diritti essenziali. Irene Scordamaglia da 20 anni è in magistratura. E’ stata sostituto procuratore a Vasto e oggi a Teramo. Primo presidente donna dell’Anm Abruzzo, è un magistrato impegnato nella divulgazione dei temi della cultura del diritto e della giurisdizione. E’ cresciuta a latte e codice penale: il padre Vincenzo, sostituto procuratore generale in Cassazione, è stato ordinario di diritto penale nella storica facoltà di giurisprudenza prima dell’ateneo D’Annunzio e poi dell’università di Teramo. Quella in cui, tra gli altri, hanno insegnato Franco Coppi e Michele Ainis. Del padre dice: «Mi ha trasmesso la passione civile, l’imperativo categorico dell’impegno per l’affermazione della giustizia e delle garanzie di tutti».
Oggi la giurisdizione è sempre più chiamata a confrontarsi con le sfide che la globalizzazione dei diritti e del diritto pone alla giurisprudenza, soprattutto alla luce dei pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia. Ha gli strumenti per farlo e soprattutto per farlo nei tempi giusti?
«Arranchiamo e non riusciamo a tenere il passo. Il giudice di merito vive una situazione di grande disorientamento. Deve fare i conti con l’ordinamento nazionale e con quello europeo. Sui tempi? Dico che il processo, soprattutto quello penale, non può fare a meno delle garanzie, non può sacrificarle in nome della celerità dei suoi risultati, a meno di non negare se stesso. Ce lo possiamo permettere? Sono convinta che ce lo dobbiamo permettere: perché la garanzia dei diritti di libertà rappresenta l’espressione non solo della legalità costituzionale, ma oggi anche di quella convenzionale e bisogna renderla effettiva. Ma perché sia tale è necessario un apporto di risorse umane e strumentali, potenziando le strutture amministrative della macchina della giustizia per evitare che le risposte che essa è tenuta a dare in tempi rapidi si perdano nei mille rivoli di un apparato burocratico farraginoso o carente».
Nel processo penale c’è la questione della prescrizione.
«La prescrizione è in astratto un presidio di libertà, perché non consente allo Stato di ingerirsi al di là di un certo limite temporale, predeterminato dalla legge, nella sfera dei diritti delle persone. Il principio che ispira la prescrizione va garantito. Il problema è, piuttosto, quello di conciliarlo con un sistema ormai cronicamente in affanno; un sistema che sconta le inefficienze non solo del proprio apparato di riferimento ma anche delle istituzioni nel loro complesso. In primis deve fare i conti con la fisionomia di un ordinamento sempre più irrazionale, costituito da una miriade di norme prive di una logica unitaria, spesso espressione di un sentire contingente e non ispirate dal perseguimento della sola funzione per cui sono poste: il bilanciamento tra interessi contrapposti secondo il criterio della ragionevolezza. Continuo ad invocare, allora, la lezione illuminista e liberale di Beccaria: quello per il quale sono necessarie poche norme, semplici e chiare. E’ il canone basilare di un sistema penale garantista ed efficiente ».
Spesso nei processi gli impianti accusatori crollano già nel giudizio di primo grado. Cosa succede?
«La questione è prettamente tecnica. Il nostro è un rito tendenzialmente accusatorio e che le ipotesi formulate dal pm e cristallizzate nell’imputazione possano non reggere al vaglio dibattimentale è fisiologico. Il pm raccoglie elementi indiziari e non può compiere una valutazione di merito. La Corte Costituzionale in questo è stata chiara: il pm non si può assumere la responsabilità di dire che le cose sono effettivamente andate in un modo piuttosto che in un altro, questa valutazione deve lasciarla al giudice. Al pm e persino al giudice dell’udienza preliminare l’ordinamento assegna esclusivamente un giudizio di fondatezza dell’ipotesi ricostruttiva alla luce degli elementi di prova raccolti nella fase delle indagini preliminari, null’altro».
In che senso?
«Il cuore del processo penale vigente è il dibattimento: è solo in questa sede che al giudice è attribuito il compito di effettuare le valutazioni di merito. E’ qui che ha luogo la ricostruzione del fatto, perché è qui che, nel contraddittorio delle parti, la prova si forma. Lei pensi solo all’accertamento dei reati di natura sessuale in cui le dichiarazioni della vittima, da sole, possono essere chiamate a reggere il peso del processo: è solo nel dibattimento che di questa testimonianza emerge lo spessore in termini di credibilità ed attendibilità in vista della conferma o meno dell’ipotesi accusatoria. E neppure bisogna dimenticare che il pm è una parte pubblica, una “parte imparziale”: deve ricercare la verità nel processo e del processo. Egli, in quanto appartenente all’ordine giudiziario, è sottoposto solo e soltanto alla legge e come tutti i magistrati deve assicurare la retta applicazione della legge e l’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi ad essa. Ed in funzione dell’affermazione di questi valori egli è tenuto all’osservanza del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. Peraltro dopo l’espressa costituzionalizzazione del principio del giusto processo l’obbligo di verità processuale è ancora più stringente: un processo senza un pubblico ministero che sia un protagonista sensibile a tali valori ed attivo nel contraddittorio e per il contraddittorio non è un giusto processo».
Nel nostro ordinamento sono più tutelate le vittime o gli imputati?
«L’impianto originario del codice processuale vigente era fortemente incentrato sulla tutela della persona sottoposta al procedimento o al processo e questa impostazione era certamente una reazione all’impronta autoritaria ed inquisitoria del codice Rocco. Di tanto è espressione, ad esempio, l’informazione di garanzia: essa rappresenta il primo momento in cui si estrinseca il diritto di difesa dell’indagato. A fronte di questa tutela privilegiata riservata all’accusato, fino a qualche tempo fa, la parte offesa faceva sentire la sua voce nel procedimento solo attraverso il pm e, nel processo, se decideva di costituirsi parte civile per far valere le ragioni risarcitorie degli eventuali danni da reato».
Negli ultimi tempi cosa è cambiato?
« La prospettiva è cominciata a cambiare con la legge del 2013 sul femminicidio, in particolare con l’introduzione di nuove norme processuali previste a tutela delle vittime di talune categorie di reato. Oggi la prospettiva è cambiata perché nell’ordinamento penale è stato introdotto uno statuto generale di tutela delle vittime di ogni genere di reato. Con il decreto legislativo 212/2015 – che ha recepito una direttiva dell’Unione Europea - le garanzie fondamentali di informazione circa il procedimento penale e circa i diritti che esso include sono state riconosciute a tutte le vittime di reato sin dal primo contatto con la giustizia penale, così tentando di armonizzare la posizione della parte offesa con quella dell’autore del reato, o meglio di quello indicato come tale. Ma ulteriori forme di tutela sono state previste a favore delle vittime particolarmente vulnerabili, perché, dopo essere state vittime di forme insidiose di violenza, per quanto possibile, non abbiano a subire l’ulteriore violenza del processo. Credo che assicurare la tutela dei diritti di tutte le parti che nel processo penale sono coinvolte e che, in esso riversano il fardello delle loro esistenze spesso segnate da sofferenze e da disfunzioni, non faccia che rafforzarne la credibilità di strumento di giustizia».
Cosa pensa della separazione delle carriere?
«Mi trova in totale dissenso. Il pm è un baluardo di legalità. E’, o almeno dovrebbe esserlo, il garante della tutela dei diritti fondamentali delle persone sin dalla formulazione dell’addebito e fino all’esecuzione della pena. Il pm nel giusto processo è il custode e l’interprete, per tutta la durata del processo penale, della cultura delle garanzie di libertà del cittadino e di una giustizia resa a tutti, in maniera assolutamente corretta ed imparziale ».
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