L’AQUILA
Dietro ogni storia di un minore accolto in una casa famiglia ci sono volti, affetti persi e ritrovati, speranze di nuovi abbracci. In Abruzzo sono 115 le strutture di accoglienza, alcune residenziali, altre a carattere familiare come semplici appartamenti: ambienti protetti dove ospitare bambini e ragazzi che, temporaneamente o in modo permanente non possono vivere con la famiglia di origine. È tra queste mura che educatori, psicologi e assistenti sociali cercano di ricreare un ambiente affettivo ed educativo stabile. Con una quotidianità che ricalchi, nella ritualità di gesti e abitudini, quella di una “vera” casa.
AFFARE DA 15 MILIONI
Un sistema che alimenta un giro d’affari, in Abruzzo, di circa 15 milioni di euro l’anno, considerando che ognuno dei quattrocento minori ospitati nelle case di accoglienza ha un costo per la collettività di un centinaio di euro al giorno. Soldi coperti dai bilanci dei Comuni di residenza dei minori e, per le spese sanitarie, dalle Asl di appartenenza.
IN MANO AI PRIVATI
Per capire come si è arrivati a questo punto bisogna risalire alle legge numero 328 dell’8 novembre 2000, la legge quadro sui servizi sociali, che ha disegnato il sistema attuale: lo Stato definisce i livelli assistenziali, le Regioni programmano e disciplinano gli standard, i comuni gestiscono.
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Ed è qui che è stata aperta la strada all’esternalizzazione massiccia dei servizi socio-assistenziali attraverso appalti, convenzioni e accreditamenti. A distanza di oltre 25 anni, il sistema dell’accoglienza dei minori – come si evince chiaramente dai dati del ministero della Giustizia – è in larga parte gestito da soggetti privati, selezionati e pagati dai Comuni che, a loro volta, sono incaricati di controllarli. Quando, infatti, un minore viene collocato in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza, il Comune di residenza del minore paga la retta. A fare chiarezza, nel sistema è intervenuta la legge nazionale 37 del 17 marzo 2026, che ha introdotto importanti novità per rafforzare trasparenza e controllo dell’accoglienza dei minori.
REGOLAMENTO ABRUZZO
La normativa, che ha innovato il sistema istituendo nuovo registri e organismi di monitoraggio, è stata di recente recepita dalla Regione Abruzzo, che ha approvato il regolamento – che entrerà in vigore il prossimo 3 luglio – che disciplina le modalità per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni, le competenze e le funzioni degli enti preposti e istituisce l’anagrafe regionale e territoriale. Come si legge nel testo del regolamento, frutto di una concertazione avviata tre anni fa con gli enti locali e le associazioni che si occupano di accoglienza dei minori, «qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi o attivare, ampliare e trasformare, servizi a ciclo residenziale o semiresidenziale per minorenni è tenuto a presentare preventivamente domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune nel quale i servizi vengono erogati».
I REGISTRI
Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato dai Comuni che ne esercitano le funzioni e competenze. Il regolamento prevede «l’istituzione di appositi registri territoriali dei servizi autorizzati nei Comuni appartenenti al proprio Ambito sociale di riferimento; la collaborazione con i Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la verifica dei requisiti strutturali, organizzativi e della dotazione delle risorse umane per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e la collaborazione con la Regione per le attività relative alla tenuta dell’anagrafe regionale prevista per la catalogazione dei servizi autorizzati». È la Procura per i Minorenni a definire i modelli per la stesura delle relazioni semestrali che le strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni sono tenute a trasmettere ogni 6 mesi.
LE RETTE
Per quanto riguarda le rette, «il corrispettivo per il servizio prestato dalla struttura è costituito da rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alla tipologia di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità' e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura, compresi spese per il personale, vitto alloggio ed eventuali affitti».
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