Libertà di cura, come funziona la nuova legge

25 Giugno 2018

La norma prevede l’obbligo di informare il paziente sul trattamento sanitario Fulcro del testo è la Dat, una disposizione anticipata su eventuali terapie

La legge sul testamento biologico (219/2017) è in vigore da circa sei mesi e dopo il clamore suscitato inizialmente tra coloro che plaudivano al contenuto del testo e coloro che lo ritenevano eticamente censurabile, sembrerebbe essersi sopita nella opinione pubblica la portata rivoluzionaria della norma.
La legge in questione intitolata “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” partendo dal disposto dell’art. 32 della costituzione (nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi stabiliti dalla legge) è costituita da 8 articoli, ben strutturati.
Sostanzialmente il fulcro della norma è rappresentato dall’art. 1 (Consenso informato) e dall’art 4. (Disposizioni anticipate di trattamento). Non di minore importanza ovviamente sono gli articoli dedicati ai minori e incapaci (art.3) e alla pianificazione condivisa delle cure (art.5).
Nel primo articolo la legge, per valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, individua l’importanza del consenso informato che ogni persona ha diritto di ricevere da parte dei sanitari nell’ambito di una terapia o trattamento sanitario a cui dovrebbe eventualmente sottoporsi. La legge prevede l’obbligo di informare la persona sul tipo di trattamento sanitario a cui dovrebbe andare incontro attribuendo allo stesso paziente la facoltà di rifiutare, attraverso una determinate forma (scritta o attraverso videoregistrazioni), il trattamento stesso. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale (art. 1comma 6). Dunque viene codificata la libera determinazione dell’individuo riguardo alla propria salute, purché il paziente non esiga trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
LA DAT. Questo principio cardine della legge, che mette appunto l’individuo e la propria volontà al centro dell’interesse tutelato, viene ulteriormente rafforzato con il successivo articolo 4. La previsione di redigere una disposizione anticipata di trattamento (cosiddetto Dat). Così come devo essere informato e posso rifiutare un trattamento sanitario (ad esempio e per intenderci nutrizione artificiale idratazione artificiale, somministrazione di nutrienti mediante dispositivi medici) così posso, “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarmi”, esprimere preventivamente le mie volontà in materia di trattamenti sanitari.
BASTA UNA DICHIARAZIONE
Data la novità dello strumento, è necessario che tutti siano a conoscenza, oltre che dell’esistenza dello stesso, delle modalità più semplici ed immediate per poterne usufruire. Vediamo in termini pratici:
Di cosa si tratta nello specifico? La Dat è un testamento, è una dichiarazione anticipata che il soggetto può fare in previsione di un’eventuale e futura incapacità di autodeterminarsi, esprimendo le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari (sono definiti tali dalla legge la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici), nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Il limite ovviamente è quello di non poter prevedere trattamenti sanitari contrari alla legge.
CHI PUÒ FARLA?
Può redigere una Dat ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. È necessario inoltre che il disponente rediga la Dat solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte future. La legge su tale ultimo punto non è molto chiara o forse esprime un concetto banale. E’ evidente che chi voglia accingersi a scrivere un testamento biologico deve avere contezza del contenuto e, quindi, il legislatore è come se consigliasse di informarsi magari dal proprio medico curante e, aggiungerei, facendosi aiutare durante la stesura dello stesso. Ciò al fine di avere chiaro quelle che saranno le conseguenze della propria futura scelta, ovviamente difficilmente prevedibile ma in linea di massima generalizzabile.
COME SI FA? La legge richiede la forma scritta, pertanto le Dat possono essere redatte sotto forma di atto pubblico, per scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata (anche compilando dei moduli scaricabili online sul sito www.dichiarazionianticipate.it). Tale atto deve essere consegnato personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all’annotazione della Dat in un apposito registro che segue un ordine cronologico. La legge prevede la possibilità di consegnare il documento anche presso le strutture sanitarie, ma ciò vale soltanto per quelle Regioni che con un Regolamento ad hoc abbiano istituito un Registro regionale. Nei casi in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano al soggetto di redigere la Dat, la volontà può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
E SE POI SI CAMBIA IDEA?
Le Dat possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento, con le medesime forme con le quali devono essere redatte. Solo nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca con la forma ordinaria, essa può essere revocata attraverso una dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
COSTA SCRIVERE UNA DAT?
Assolutamente no. Le Dat sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, ad eccezione delle spese che si devono al notaio per l’atto pubblico o per la autentica della sottoscrizione.
CHI È IL “FIDUCIARIO”
E A COSA SERVE?
La legge auspica (ma non obbliga), che ogni persona alla sottoscrizione del biotestamento indichi anche una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere e può essere nominato contestualmente alla sottoscrizione della Dat o in un momento successivo, allegando la nomina alla Dat. Egli deve accettare la nomina sottoscrivendola. L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento e sempre in qualsiasi momento il fiduciario stesso può decidere di rinunciare all’incarico, senza obbligo di motivazione, comunicando la decisione in forma scritta al disponente. La nomina del fiduciario non è obbligatoria in quanto la stessa legge dispone che anche nel caso in cui le Dat non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato, sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. La legge non considera la possibilità che l’interessato indichi più fiduciari, ma si tratta di una scelta che può essere utile al fine di tutelarsi se il primo nominato rifiuti, rinunci, venga a mancare o diventi incapace.
* Avvocato