In Italia le forze dell’ordine e i militari vanno in pensione a 58 anni

10 Ottobre 2025

Nella prima parte dell’inchiesta del Centro abbiamo analizzato i dati dell’Inps di Chieti su esercito, carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco

Un "comune mortale", uno dei tanti lavoratori che ha passato una vita in fabbrica o dietro una scrivania, nelle corsie di ospedale o in cattedra – tanto per snocciolare una serie di esempi – può andare in pensione di vecchiaia a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi versati. A meno che non scelga la pensione anticipata rincorrendo affannosamente le misure che, di anno in anno, sforna il Governo. Mai vantaggiose economicamente, questo va detto, per chi sceglie di lasciare il posto di lavoro prima. Così non è per una sola categoria in Italia: quella delle forze dell'ordine, esercito, carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco. Gli unici che, se non graduati, godono del privilegio di accedere alla pensione a 58 anni di età, con un'anzianità contributiva di 35 anni di servizio, che scalano a 30 effettivi considerando che, ogni 5 anni di operatività, maturano in automatico un anno in più. Attenzione: quasi dieci anni prima di tutti gli altri lavoratori dipendenti. E se gli stipendi medi delle forze dell'ordine lasciano a desiderare, così non si può dire per la pensione. L'inchiesta del Centro, che vi proponiamo oggi in prima battuta e a cui seguirà un secondo approfondimento, ha radici proprio in Abruzzo. Precisamente a Chieti ha sede uno dei poli nazionali dell'Inps, che abbiamo visitato nei giorni scorsi per reperire informazioni e attingere dati, che gestisce tutte le pensioni nazionali dell'Esercito italiano e dei carabinieri. Ne è venuto fuori un quadro interessante.

RIFORMA MAI APPLICATA

Bisogna andare indietro nel tempo per capire da dove nasce il divario nell'accesso alla pensione. La riforma Monti-Fornero ha demandato ad un regolamento (Dpr) l’armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale di particolari comparti, tra cui quello della difesa, della sicurezza e soccorso pubblico, che prevedono requisiti diversi di età e anzianità contributiva rispetto a quelli delle altre categorie di lavoratori dipendenti. Comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico a cui appartiene il personale militare delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare), il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza), quello dei Corpi di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) e quello del Corpo nazionale del vigili del fuoco. Ma il regolamento, emanato il 28 ottobre 2013, contrariamente alle previsioni di legge, ha lasciato l'intero comparto delle forze dell'ordine, per il quale per il quale si fa riferimento ancora al Decreto legislativo del 30 aprile 1997, i cui requisiti vengono adeguati in funzione degli incrementi della speranza di vita, sulla base dei rilievi Istat.

INTERESSATI 250MILA

LAVORATORI

Attualmente sono circa 250mila i lavoratori in servizio tra Esercito e carabinieri che, in futuro, andranno in pensione con calcoli che prevedono un'agevolazione sull'età pensionabile, sulla bade della deadline dei 58 anni di età con 35 anni di contribuzione.

BABY PENSIONATI

Il calcolo, tradotto in numeri, dà questa equazione: il personale militare e di polizia, come si evince attingendo ai dati Inps, ha diritto alla pensione di anzianità con un’età anagrafica di almeno 58 anni e un’anzianità contributiva di almeno 35 anni. In alternativa, con un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. L'erogazione della pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro purché siano trascorse le seguenti finestre temporali: 12 mesi dalla maturazione del requisito, nel caso in cui il militare possieda un’età anagrafica di almeno 58 anni e un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, che salgono a 15 mesi in caso di possesso di un’anzianità contributiva di 41 anni. Diverso il discorso per la pensione di vecchiaia, a cui i militari accedono con un’anzianità contributiva di almeno vent’anni, al raggiungimento di un limite di età previsto a seconda del grado e del ruolo di appartenenza del militare – che varia dai 60 anni per il personale non graduato e per i sottoufficiali fino ai 65 anni per gli ufficiali dei gradi più elevati – che potrà essere aumentato in base all’incremento della speranza di vita. La finestra temporale per avere la pensione è di 12 mesi dalla maturazione del requisito. Il terzo caso che abbiamo preso in esame è quello della pensione di vecchiaia contributiva: i militari che non possono far valere periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1996, la cui pensione è pertanto liquidata interamente con le regole del sistema contributivo, conseguono il diritto alla pensione, secondo quanto previsto dalla legge dell'8 agosto 1995 al raggiungimento dell'età anagrafica di 57 anni, purché abbiano maturato almeno 5 anni di contribuzione effettiva o un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, soggetta alla possibilità di aumentare in base all’incremento della speranza di vita. La pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro purché siano trascorse le seguenti finestre temporali: 12 mesi dalla maturazione del requisito, nel caso di età anagrafica di 57 anni e di maturazione di almeno cinque anni di contribuzione effettiva; 15 mesi dalla maturazione del requisito, nel caso di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

SISTEMA DI CALCOLO

A fare la differenza sono le aliquote. Le pensioni dei militari sono determinate o con il sistema di calcolo per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni; il sistema di calcolo della pensione è retributivo sulla contribuzione accreditata fino al 31/12/2011 ed è contributivo sulla contribuzione accreditata dal 01/01/2012 oppure per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni: il sistema di calcolo è retributivo sulla contribuzione accreditata fino al 31/12/1995 ed è contributivo sulla contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996. Si applica il sistema contributivo, nel calcolo della pensione, per coloro che non hanno maturato alcuna un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ma le variabili sono molte. Nell’ambito di questi sistemi di calcolo, infatti, per il personale militare e di polizia sussistono specifici criteri per la determinazione dell’importo pensionistico. La determinazione corretta dell’importo della pensione è basata su diversi elementi fondamentali, tra cui il grado finale di carriera e le specifiche mansioni ricoperte, con integrazioni previste per incarichi speciali. Oltre a questi parametri, si deve tener conto delle maggiorazioni di servizio e del collocamento "in ausiliaria", posizione rivestita dai militari in congedo, che consente di far guadagnare anni sull'età pensionabile.  (1/segue)

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