Taglio dell’indennità di rischio Il Tar rimanda al giudice civile
L’AQUILA . Deve essere il tribunale civile ordinario a stabilire la legittimità della delibera con la quale, nel 2017, la Regione sospeso il pagamento delle indennità orarie di rischio ai medici...
L’AQUILA . Deve essere il tribunale civile ordinario a stabilire la legittimità della delibera con la quale, nel 2017, la Regione sospeso il pagamento delle indennità orarie di rischio ai medici della continuità assistenziale (ex guardie mediche). Lo ha stabilito la sezione dell’Aquila del Tribunale amministrativo regionale, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere sul ricorso presentato da 20 medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale nel territorio della Regione Abruzzo. Come si ricorderà, assieme al taglio delle indennità aggiuntive, la Regione aveva anche dato mandato ai manager delle Asl di procedere al recupero delle somme già erogate ai medici. I 20 professionisti hanno chiesto al Tar di accertare «l’inadempimento contrattuale da parte della Regione Abruzzo». Oltre alla Regione, si sono costituite le Asl di Teramo e Chieti. «Il rapporto intercorrente tra le Asl e il medico a rapporto convenzionale, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale», hanno sottolineato i giudici del Tar, «ha natura libero professionale, la cognizione sulle relative controversie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario». (a.bag)

