Imu e Tasi, per il terzo settore si dovrà procedere caso per caso

Le medesime considerazioni viste nel servizio in alto, lungi dal riguardare solo gli enti religiosi, devono ritenersi valide anche per tutti gli immobili utilizzati da enti “no profit”. Questi ultimi,...
Le medesime considerazioni viste nel servizio in alto, lungi dal riguardare solo gli enti religiosi, devono ritenersi valide anche per tutti gli immobili utilizzati da enti “no profit”. Questi ultimi, al fine di beneficiare dell’esenzione fiscale, devono svolgere in modalità non commerciale le attività previste tassativamente dalla normativa sopra richiamata (fra le quali rientra l’attività sportiva posta in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dalle società sportive dilettantistiche (SSD).
In particolare, è opportuno far riferimento alla recente normativa dettata in tema di imposte indirette e tributi locali dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L’art. 82 del predetto D. Lgs. prevede l’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per gli enti del “Terzo Settore” (Ets), i quali vengono definiti quali enti che svolgono in via esclusiva o principale attività di interesse generale con modalità non commerciali, ossia a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi.
Di qui, i dubbi interpretativi circa l’applicabilità di tale regime agevolativo alle SSD, stante la propria natura di società di capitali. Durante la vigenza del regime precedente, la Ctr Lombardia (sentenza del 7 maggio 2015), aveva stabilito un’analogia di trattamento tributario fra le ASD e le SSD, facendo leva sul richiamo operato dall'art. 90 L. 289/2002 (che estendeva alle SSD costituite nella forma di società di capitali senza scopo di lucro le disposizioni previste per le ASD). Tali conclusioni sembrano oggi vacillare, non solo in considerazione della “natura” societaria del soggetto a cui si intende applicare l'esenzione, ma anche alla luce della nuova disciplina dettata dal D. Lgs. n. 117/2017 (in virtù della quale le SSD assumono caratteristiche simili all’impresa sociale e, dunque, ad un’ente che non individua quale attività istituzionale il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e ricreative). Può non esser scontato il fatto che la modalità di svolgimento dell’attività sportiva da parte delle società sportive dilettantistiche debba ritenersi “non commerciale”; ciò nonostante l’attività stessa sia ricompresa nel novero delle attività “meritevoli” di esenzione. Il monito europeo, dunque, non deve ritenersi limitato, nella propria portata, agli enti ecclesiastici. Esso, piuttosto, dovrà assumere nei confronti del Legislatore nazionale il valore di uno stimolo al ripensamento dell’intera disciplina (la quale non appare oggi in grado di definire puntualmente un sistema di esenzioni fiscali in favore degli enti non commerciali, rimettendo invece l’applicabilità delle medesime ad una valutazione “caso per caso”). (d.t.)
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