Aggiornato il catasto degli incendi boschivi

19 Luglio 2023

ATESSA. È stato approvato dalla giunta comunale il catasto incendi boschivi con l’aggiornamento dell’elenco terreni percorsi dagli incendi dal 2018 al 2021. Avere questo elenco aggiornato è...

ATESSA. È stato approvato dalla giunta comunale il catasto incendi boschivi con l’aggiornamento dell’elenco terreni percorsi dagli incendi dal 2018 al 2021. Avere questo elenco aggiornato è importante perché essi, secondo la legge 353 del 2000, soggiacciono a un serie di limitazioni tendenti a sfavorire eventuali azioni volontarie dei piromani orientate a un utile.
I roghi principali sono stati: nel 2018 a Colle Archiano-Crocetta; nel 2019, zona Sterpara; nel 2020 un ampio incendio si sviluppo in località Carapelle, al confine tra Casalanguida e Tornareccio; nel 2021 ancora fiamme a la Sterpara e a Fonte Campana, in prossimità di Vallaspra. Che cosa comporta avere il catasto incendi aggiornato? Per esempio, le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell'atto. Non solo, ma è inoltre vietata per dieci anni, sempre sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio. Sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal ministro dell'ambiente. Sono anche vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
La definizione di incendio boschivo, fissata in termini precisi dalla legge, non lascia dubbi: «Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli vicini a dette aree».
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