Aggredito da un cane randagio il Comune condannato a pagare

14 Ottobre 2019

Il giudice di pace di Chieti dà ragione a un uomo assalito a Bomba da un animale che vagava in strada Ma l’amministrazione resta immobile: adesso il Tar ordina al sindaco di versare i soldi entro un mese

CHIETI. Se un cane randagio aggredisce un passante, il Comune deve pagare i danni. Ad affermarlo è una sentenza del giudice di pace di Chieti, che ha condannato l’amministrazione comunale di Bomba a risarcire un uomo finito in ospedale. Ma c’è di più: nonostante la sentenza sia passata da tempo in giudicato, l’ente è rimasto immobile. Ecco perché la vittima è stata costretta a rivolgersi anche al Tar per vedere riconosciuti i propri diritti. E la scorsa settimana i giudici amministrativi hanno ordinato al Comune, in persona del sindaco Raffaele Nasuti, di «dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di 30 giorni dalla notifica». Se non venisse rispettata neanche questa scadenza, scatterà una sorta di penale per ogni giorno di ritardo.
Carlo B., assistito dall’avvocato Antonio Luciani, ha deciso di chiedere al Comune e alla Asl Lanciano Vasto Chieti il risarcimento dei danni riportati dopo l’aggressione da parte di un «cane randagio che vagava per le strade comunali». Secondo il giudice di pace, la responsabilità è «del solo Comune», che è stato dunque condannato a pagare 4.010,25 euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e altri 1.848 euro di spese.
Qual è il principio alla base della sentenza? Stando alla legge regionale, il Comune «è tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul proprio territorio». In particolare, come ricordato anche dalla Cassazione, non è sufficiente che l’ente – per farla franca – sostenga di non aver mai ricevuto segnalazioni sulla presenza dei cani randagi. Al fine di escludere ogni responsabilità, l’amministrazione comunale deve dimostrare di aver adottato iniziative e provvedimenti concreti per evitare che i randagi aggrediscano le persone.
La Asl Lanciano Vasto Chieti, invece, non è stata ritenuta responsabile perché alle aziende sanitarie non spetta il compito di vigilanza, ma quello di catturare l’animale dietro segnalazione dell’autorità locale. E in questo caso, evidentemente, di segnalazioni non ne sono arrivate.
Tornando alla recente sentenza del Tar di Pescara (presidente estensore Renata Emma Ianigro, consigliere Massimiliano Balloriani, referendario Emanuela Traina), il Comune di Bomba è stato condannato a pagare anche 1.500 euro di spese di giudizio. Insomma: l’immobilismo continua ad avere ripercussioni evidenti sulle casse comunali. «Per il caso di persistente inadempimento», fin da ora i giudici amministrativi hanno nominato come commissario ad acta il prefetto di Chieti, «il quale dovrà eventualmente provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni».
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