Aqualand, arriva il ricorso contro la gara d’appalto

Una società si appella al Tar: «Violazioni nel bando per la gestione di trent’anni» E ora per il Comune si complica l’affidamento del parco acquatico dell’Incoronata
VASTO. «Clausole escludenti e illegittime nella gara per la gestione di Aqualand». Chiede l’annullamento del bando e del disciplinare predisposti dagli uffici comunali la Maglione srl che si è rivolta al Tar di Pescara per contestare la presenza di «una clausola lesiva e preclusiva alla possibilità di partecipare alla gara con la presentazione di una offerta attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese». La camera di consiglio sulla richiesta di sospensiva è stata fissata al 10 settembre, mentre il termine di scadenza per la presentazione delle domande, previsto inizialmente per il 15 luglio, è stato prorogato fino al 10 agosto.
Le ragioni che hanno indotto la società del gruppo Sarni, operante nel settore della ristorazione autostradale, a rivolgersi ai giudici amministrativi tramite un pool di legali, tra cui l’avvocato Giacomo Cerullo, sono condensate in un ricorso di 17 pagine. In ballo c’è la gestione trentennale del parco acquatico dell’Incoronata, il cui valore stimato è di 77 milioni di euro. «La Maglione non possedendo da sola i requisiti tecnico-professionali per partecipare alla gara, è interessata alla partecipazione mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo con un operatore qualificato in possesso di tale requisiti», spiegano i legali, «tuttavia, pur presentando una offerta come raggruppamento temporaneo di imprese, la partecipazione alla gara le sarebbe comunque preclusa. Ne deriva, quale conseguenza giuridica, una lesione certa, attuale ed immediata dell’ interesse della ricorrente alla partecipazione alla gara».
Nello specifico il bando prevede l’obbligo, in capo a tutte le società che formano il raggruppamento temporaneo di imprese, di possedere i seguenti requisiti: aver gestito nel quinquennio 2016-2020 parchi acquatici, tematici o strutture analoghe o similari, con diverse attrazioni, quali quelle acquatiche, di averlo fatto per un periodo non inferiore ai tre anni, anche se non consecutivi e registrando almeno 70mila presenze medie/annue. La ricorrente, il 1° luglio, notificava al Comune di Vasto un’istanza di annullamento in autotutela delle clausole previste nel bando e della stessa procedura, al fine di consentirle la partecipazione, appellandosi al principio della «massima partecipazione e di tutela della concorrenza di ispirazione e matrice comunitaria». Successivamente, il 5 luglio, la Maglione srl effettuava un sopralluogo al parco acquatico, richiedendo al Comune anche la documentazione tecnico-amministrativa necessaria e propedeutica alla presentazione dell’offerta. Seguiva infine una ulteriore istanza con la quale la società del gruppo Sarni chiedeva all’amministrazione comunale la sospensione del termine per la presentazione delle offerte, non senza ribadire «l’ illegittimità delle clausole escludenti».

