Arrestato per droga e assolto: sì all’uso terapeutico, non è reato

Il caso del pianista Pellegrini, affetto da fibromialgia: quella marijuana era per uso personale L’avvocato dei Radicali: e ora faremo causa alla Asl che non vuole darci farmaci a base di cannabis
CHIETI. È stato assolto Fabrizio Pellegrini, accusato di aver coltivato 5 piantine e detenuto cannabis. Il pianista teatino, finito agli arresti l’8 giugno 2016 a causa di 430 grammi di marijuana per uso personale e terapeutico, non è colpevole della coltivazione e della detenzione di quella droga necessaria ad alleviare la malattia cronica che lo affligge, la fibromialgia. Adesso lo dice anche una sentenza firmata dalla giudice Chiara Di Gerio: «Il fatto non sussiste» e «il fatto non è previsto dalla legge come reato».
Vincenzo Di Nanna, avvocato dei Radicali e difensore di Pellegrini, commenta: «La giustizia in Italia è ancora paralizzata dall’emergenza Covid, ma il processo a carico di Pellegrini è stato comunque celebrato, e, finalmente, si è concluso con un’assoluzione con formula piena. Sembra, dunque, che almeno l’odissea giudiziaria si sia conclusa, ma non quella sanitaria perché, ad oggi, nonostante l’entrata in vigore della legge sulla cannabis terapeutica, Fabrizio si è visto negare con ostinazione le cure prescritte in violazione dell’articolo 32 della Costituzione». E Di Nanna annuncia l’avvio di un’azione legale: Pellegrini gli ha già conferito incarico per «agire contro» la Asl di Chieti e ottenere i farmaci a base di cannabis.
Secondo la difesa, Pellegrini è stato «costretto» a coltivare e quindi detenere la marijuana a causa del fatto che «da oltre un decennio la somministrazione di cannabis per uso terapeutico gli è stata sistematicamente negata, persino dopo l’entrata in vigore della legge regionale che ne consentiva la somministrazione ai malati, a titolo gratuito, e senza escludere la fibromialgia».
In una memoria presentata all’ultima udienza, la difesa dice che «il prodotto finale della coltivazione era destinato a soddisfare esigenze esclusivamente terapeutiche sicché la fattispecie penale appare (a dir poco) inoffensiva e la previsione punitiva finisce per collidere con l’inderogabile principio sancito dall’articolo 32 della Costituzione, oggi violato». Per la difesa, è «irragionevole presumere la pericolosità della condotta di coltivazione quando sia provato che essa non può in alcun modo favorire la diffusione della sostanza». La stessa memoria sottolinea l’«assoluta estraneità» di Pellegrini «ai circuiti criminali tanto che in vita sua non ha mai ceduto a terzi neppure uno spinello».

