Asse attrezzato, bocciati i pedaggiIl Consiglio di Stato conferma lo stop

Il Consiglio di Stato conferma lo stop gli aumenti sulle autostrade

PESCARA. Niente pedaggio sull'asse attrezzato. È stato confermato lo stop agli aumenti dei pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione Anas decisi con la manovra economica, che erano scattati dal primo luglio scorso ma erano stati bloccati dal Tar del Lazio il 29 luglio successivo. Il Consiglio di Stato - a quanto si è appreso - ha infatti respinto il ricorso contro la sospensiva presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Anas. La maggiorazione tariffaria scattata il primo luglio era stata decisa con la manovra economica a favore dell'Anas per tagliare la spesa annuale del ministero dell'Economia nei confronti dell'azienda controllata che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e autostrade.

Il 29 luglio scorso il Tar del Lazio - a cui avevano fatto ricorso la Provincia di Roma, quella di Rieti e quella di Pescara, alcuni Comuni del territorio romano e il Codacons - aveva sospeso il decreto e il 3 agosto il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione con un decreto  cautelare. Gli aumenti erano da uno a due euro (a seconda della classe di pedaggio) ed erano stati pagati ai 26 caselli della rete autostradale che si interconnettono con le superstrade e i raccordi in gestione diretta Anas, fra cui il Gra di Roma. Gli 83 milioni di euro che l'Anas aveva stimato di incassare nella seconda metà di quest'anno (200 milioni nel 2011) dagli automobilisti saranno recuperati con un taglio lineare alle risorse previste per i ministeri, secondo quanto stabilito dal Consiglio dei ministri.

Nell'ordinanza, il Consiglio di Stato ha considerato la legittimità degli enti territoriali a tutelare gli interessi colpiti dal decreto in quanto "gli effetti dell'imposizione tariffaria, determinando mutamenti nei flussi di traffico, comportano conseguenze in ambiti disciplinari (quali la circolazione stradale, il governo del territorio, eccetera) in cui sono rinvenibili attribuzioni proprie o concorrenti degli enti territoriali".

Gli enti territoriali "ricorrenti in primo grado - prosegue l'ordinanza - possono vantare una legittimazione ad agire nei limiti in cui il provvedimento gravato incida nel proprio ambito spaziale di competenza, in questo senso differenziandosi dalle associazioni" dei consumatori  "che possono invece giovarsi ex legge di una legittimazione non confinata territorialmente qualora si verta in provvedimenti che incidono sui diritti delle categorie da queste tutelate".

I giudici hanno considerato, inoltre, che "non pare errata la valutazione operata dal giudice di prime cure, che ha sottolineato l'incompatibilità della disciplina dettata dal decreto gravato con i principi derivanti derivanti dal diritto comunitario".
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