Buoni fruttiferi, arbitrato su titoli per cinque milioni

VASTO. Importante sentenza dell’arbitrato bancario: un buono fruttifero postale del valore di 5 milioni di lire è stato liquidato con un rendimento di 50mila euro, ossia il doppio di quanto avrebbe...
VASTO. Importante sentenza dell’arbitrato bancario: un buono fruttifero postale del valore di 5 milioni di lire è stato liquidato con un rendimento di 50mila euro, ossia il doppio di quanto avrebbe voluto dare Poste italiane. A comunicarlo è l’avvocato Felice Raimondo che ha assistito il cliente. Grande la soddisfazione del risparmiatore, un assicuratore di 45 anni, che si è visto riconoscere dall’arbitrato bancario e finanziario il rendimento. «Trascorsi», spiega l’avvocato Raimondo «i trent’anni previsti dal suo buono fruttifero ordinario, serie P, emesso nel 1989, quando il mio cliente è andato all’ufficio postale ha ricevuto l’amara sorpresa: il rendimento sarebbe stato dimezzato rispetto alle sue legittime aspettative. La questione riguardava tutti quei titoli cartacei emessi tra il giugno del 1986 e la fine degli anni ’80 con sul retro una doppia stampa: l’originale tabella con lo sviluppo completo del rendimento e un secondo timbro che aggiorna i passaggi solo dei primi vent’anni. Un “cortocircuito”. In giudizio però», spiega l’avvocato, «Poste Italiane è stata condannata davanti all’arbitrato bancario e finanziario a liquidare gli interessi negli ultimi dieci anni secondo quanto previsto dalla tabella originale che sta dietro il titolo. Il collegio, in sostanza», dice Raimondo, «ha dato ragione al risparmiatore, affermando che la scrittura sul titolo deve prevalere anche quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore a un provvedimento che ha modificato le condizioni indicate sul retro».
Anche per quanto riguarda il lasso di tempo successivo alla scadenza ventennale (gli ultimi dieci anni), dal momento che non sono state emesse nuove norme, deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono. La decisione segue un orientamento consolidato anche per la Corte di Cassazione e riguarda tutti i risparmiatori in possesso di titoli cartacei emessi tra giugno 1986 e fine anni 80. (p.c.)
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