Cattedra contesa a Pediatria, è giallo sulle mail del concorso

7 Agosto 2019

Sentenza del Tar rivela: «Non sono segreti i messaggi di posta elettronica tra i commissari d’esame» Ora l’università d’Annunzio ha un mese di tempo per esibire la corrispondenza finita sotto accusa

CHIETI. Non possono restare segrete le mail che si sono scambiati i commissari di un concorso pubblico. Lo dice una sentenza del Tar di Pescara che ha passato al setaccio il caso di un incarico conteso da prof di pediatria all’università d’Annunzio. Quei messaggi, citati anche nei verbali dell’ateneo, «non possono essere qualificati come corrispondenza privata»: «Le e-mail in questione hanno avuto a oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche e», sottolinea il Tar, «sono pertinenti al procedimento». La corrispondenza elettronica deve essere esibita «salva la possibilità, in sede di acquisizione, di stralciare frasi che esulano del tutto dalla questione in esame». Ora, l’università ha un mese di tempo per «provvedere alla ostensione delle e-mail». E i giudici obbligano anche i commissari a fornire le copie: «Le parti controinteressate sono obbligate a collaborare con l’amministrazione al deposito in giudizio delle e-mail».
CATTEDRA CONTESA. Lo scontro giudiziario tra una candidata ricorrente e l’università va avanti da tre anni: al centro del contenzioso c’è una nomina da professore di seconda fascia, nomina annullata dal Tar nel 2016 con l’ordine di ripetere la selezione dei candidati. Inizialmente, i giudici amministrativi avevano annullato la selezione perché la commissione non avrebbe fatto «una vera riunione» ma, dice la prima sentenza, «il presidente ha redatto tutto il verbale e compiuto le varie scelte, poi, meramente approvate dagli altri due commissari per e-mail». Il Tar, quindi, aveva ordinato un nuovo esame. Che, però, non sarebbe stato svolto lasciando spazio quasi a un copia e incolla degli atti precedenti: con un ricorso bis, la candidata aveva denunciato che «i nuovi verbali di predeterminazione dei criteri e valutazione dei candidati sarebbero una mera trascrizione dei corrispondenti atti precedentemente annullati, e perciò non vi sarebbe stato un vero e proprio “riprovvedere” come imposto dalla sentenza». E la seconda sentenza aveva accolto questa tesi: «Nei nuovi verbali sono stati integralmente riprodotti i criteri precedentemente formulati e i giudizi attribuiti sulla base degli stessi. È quindi del tutto inverosimile che la commissione abbia proceduto, anche stavolta, a un riesame in modo collegiale».
VERBALI SOTTO ACCUSA. La terza e ultima sentenza riporta stralci dei verbali del concorso contestato: «Nel verbale numero 1, a pagina 26, è scritto che “Il segretario invia il verbale sin qui redatto a mezzo di posta elettronica agli altri commissari. Dopo ampia discussione collegiale, i commissari predeterminano i criteri della valutazione come contenuti nel presente verbale. I commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei criteri concordati”, mentre nella successiva pagina 27 è specificato che “la riunione collegiale è servita per avere uno scambio sincrono e progressivo di opinioni già ampiamente discusse mediante messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della commissione nei giorni 24, 27 e 30 luglio 2018 e di telefonate”».
«NON È UN SEGRETO». Quelle mail, per l’università d’Annunzio, non si possono acquisire: «Le e-mail reclamate sono intercorse esclusivamente», recita il ricorso curato dall’avvocatura distrettuale, «tra i membri della commissione i quali hanno fatto uso di computer privati né le mail in parola sono pervenute o acquisite dall’ateneo agli atti della procedura». In un altro passaggio, il ricorso dell’ateneo dice: «Solo per spirito di precisione si evidenzia che il contenuto delle mail, scambiate tra terminali privati, potrebbe essere di natura anche strettamente confidenziale o con riferimenti alla vita privata. Per la detta ragione, in alcun modo, la resistente può pretendere, anche in via coattiva, l’ostensione dello scambio epistolare intercorso tra i membri della Commissione». Per il Tar, invece, non ci può essere riservatezza: le mail «proprio perché citate nel verbale devono essere acquisite al procedimento».