Chieti, stop al Megalò 2: parola al Tribunale delle acque

Edifici commerciali vicino al Pescara, il Tar si dice incompetente a giudicare sui ricorsi della società Sirecc contro i "no" di Autorità di bacino e Via

CHIETI. Come per il Megalo 3 anche per il Megalò 2 il Tar di Pescara si è dichiarato incompetente, per difetto di giurisdizione, a giudicare, rimandando tutto al Tribunale superiore delle acque. La sentenza è stata depositata il 15 dicembre scorso. I due progetti di realizzazione, nel primo caso, di un centro polifunzionale da parte della società Akka di Carmen Pinti, nel secondo, di edifici commerciali della srl Sirecc, (questo abbraccia anche il territorio di Cepagatti) che chiamiamo impropriamente Megalò 3 e 2, solo per vicinanza dei luoghi al primo funzionante centro commerciale, saranno al vaglio del Tribunale delle acque che si esprimerà in due diverse date a febbraio.

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Ma torniamo al Megalò 2, Gli avvocati della srl Sirecc, Giulio Cerceo e Stefano Corsi avevano impugnato davanti ai giudici amministrativi di Pescara i dietrofront del Comitato di coordinamento regionale Via e dell’Autorità di bacino regionale che avevano sospeso, in autotutela, i precedenti giudizi favorevoli, seppur con prescrizioni, sulla realizzazione di un parco commerciale tematico, previsto in un accordo di programma Prusst. L’autorità di bacino aveva giustificato la sospensione dal mancato soddisfacimento di tutte le prescrizioni stabilite, tutte relative al rischio idraulico che ne sarebbe derivato. Secondo i legali un dietrofront fatto «senza alcun avviso preventivo e in modo drastico». Al ricorso si è opposto il Wwf Italia, assistito dall’avvocato Francesco Paolo Febbo.

Ma perché il Tar si è dichiarato incompetente? Perché non può intervenire sulla materia delle acque e gli atti impugnati si riferiscono a una costruzione di un argine di protezione per la sicurezza idraulica di tutta la zona in esame, vicina al fiume Pescara, con il Genio civile che ha sottolineato una criticità della sicurezza fluviale e varie carenze strutturali delle opere fluviali realizzate a difesa e per il contenimento delle acque del fiume nel periodo di piena. Tutto il complesso edile che vuole realizzare la Sirecc viene ad incidere indiscutibilmente sul regime delle acque pubbliche, dicono i giudici del Tar. I pareri prima favorevoli e poi sospesi di Via e Autorità di bacino vengono in qualche modo assorbiti dal giudizio del Genio civile che ha il compito di polizia idraulica e di pronto intervento. L’ente ha la possibilità di imporre limitazioni e divieti in esecuzione di ogni tipo di opera come in verità ha fatto per il Megalò 2 lo scorso gennaio. Non potendosi impugnare davanti al Tar l’ordinanza di cessazione dei lavori del Genio civile di Pescara, di riflesso non si può neanche ricorrere contro l’annullamento del parere favorevole da parte dell’Autorità di bacino. Questo rappresenta un presupposto essenziale per la sicurezza fluviale, strettamente collegato con le ritenute insufficienze statiche e funzionali, rilevate dal Genio civile, che realizzerebbero un aumento del rischio idraulico.

Soddisfatto l’avvocato del Wwf Febbo perché il Tar pur dichiarandosi incompetente si è indirettamente pronunciato sul rischio che la realizzazione del parco commerciale tematico comporterebbe. Meno l’avvocato Cerceo, che punta di più su un aspetto tecnico amministrativo. «La sospensione del parere favorevole dell’autorità di bacino», secondo il legale, «è atto diverso dall’ordinanza del Genio civile, sul quale il Tar avrebbe potuto pronunciarsi, anche dandoci torto, ma comunque pronunciarsi».