Cieca ha diritto al tutor anche all’università

12 Febbraio 2020

Santa Maria Imbaro. Il Tar riconosce alla studentessa il diritto all’assistenza educativa a casa

SANTA MARIA IMBARO. Può proseguire gli studi universitari perché può contare sull’aiuto di un tutor esterno, sull’assistenza educativa domiciliare. È la storia a lieto fine di una ragazza cieca che, grazie all’intervento del Tar di Pescara, può continuare gli studi universitari. Alla studentessa, rappresentata dagli avvocati Fausto Troilo e Paolo Sisti, il Comune di Santa Maria Imbaro, in rappresentanza della Regione, aveva negato il diritto all'erogazione degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 32 del 1997 perché iscritta all’università. Come sostenuto dalla Regione e poi dal Comune, questa assistenza, prima concessa, dall’anno accademico 2018 era revocata: «vale solo per le scuole dall’infanzia alle superiori, l’università è fuori da questi aiuti, ha finanziamenti diversi». Ma, i legali hanno impugnato gli atti, hanno fatto ricorso al Tar contro il Comune, la Regione chiedendo l’annullamento del rigetto della richiesta di riattivazione del servizio socioassistenziale previsto dalla legge Regionale n. 32/97 in favore di ciechi per l'anno accademico 2018/2019; l’accertamento del diritto della studentessa della riattivazione del servizio di assistenza educativa domiciliare previsto dalla legge regionale 32/97 per l’anno accademico 2018/2019 oltre che per i successivi, per un minimo di 24 ore mensili.
Il Tar ha accolto il ricorso. «Per la prima volta», dicono i legali, «viene riconosciuto il diritto all’assistenza educativa domiciliare espressamente anche agli studenti universitari con disabilità sensoriali. Questa sentenza del Tar può fare da apripista per altri casi simili. Ora l’amministrazione deve continuare a erogare il servizio e la studentessa può continuare i suoi studi. Lei utilizza la tecnica dello “studio per ascolto”, che rende necessaria la lettura da parte di un soggetto terzo dei testi universitari, per questo l’assistenza è fondamentale».
Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno ricordato la Costituzione, con il diritto alla istruzione, le sentenze della Corte costituzionale tra cui quella in cui si dice che «l’amministrazione non può limitare l’erogazione di un servizio, attualmente necessario proprio perché non prestato da altri enti, solo perché ritiene che vi sarebbe un obbligo concorrente della università, anche se in concreto non adempiuto. Il servizio cioè potrebbe essere interrotto solo ove non più necessario, in quanto in concreto già erogato dalla università».
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