Come salvarsi dal sovraindebitamento

19 Aprile 2016

Imprese o persone fisiche: l’esperto Troiano illustra le tre vie per salvarsi dalla debacle

di Gianluca Troiano *

LLa Legge 3/2012, che ha subito recenti modifiche, definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni economiche assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte con la dovuta regolarità.

Tale norma, offre alcuni rimedi concreti per ovviare ad una situazione di forte criticità economica, tutelando tutti coloro che vivono in questa spiacevole condizione per ragioni indipendenti dalla propria volontà e che hanno pendenze di qualsiasi natura: tributaria, bancaria o finanziaria.

Tramite un Organismo di Composizione della crisi (organismi costituiti presso le Camere di Commercio e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti, degli esperti contabili e dei notai), si può presentare un’istanza al Tribunale competente per territorio e beneficiare di misure di dilazione e/o abbattimento parziale o totale delle pendenze economiche accumulate, consentendo all’appellante, in caso di accoglimento, di godere del blocco di tutte le procedure esecutive ed espropriative a proprio carico.

Le misure previste da tale norma sono: il piano del consumatore riservato alle persone fisiche, cioè ai comuni cittadini, le cui passività non siano però connesse allo svolgimento della propria attività professionale. Il giudice, seppur alla presenza dei creditori, stabilisce in autonomia, la misura dell’eventuale abbattimento dei debiti o la loro rateizzazione. Questa valutazione si basa sulla sussistenza del cosiddetto criterio di meritevolezza, ossia sul fatto che tale squilibrio finanziario non dipenda da un uso improprio dei propri redditi o da un ricorso sconsiderato al credito. Se, ad esempio, si dilapida il proprio patrimonio a causa della ludopatia, ossia la dipendenza dal gioco, si è esclusi da tale possibilità.

L’accordo di ristrutturazione: aperto anche alle persone giuridiche, ovvero alle imprese ed alle start up vittime di deficit finanziario. In questa circostanza, però, non è il giudice ad esprimersi in merito all’entità dello stralcio o ai tempi di ripianamento dei debiti. Deve essere un professionista esterno all’impresa, (reperito e retribuito dal ricorrente), a redigere un’accurata relazione, attestante la fattibilità dell’accordo redatto sulla base di un’attenta analisi della situazione economica aziendale che risulta fondamentale in considerazione del fatto che si potrebbe prevedere il risanamento economico anche attraverso la cessione dei redditi futuri.

Possono stipulare l’accordo gli imprenditori che nel triennio precedente abbiano evidenziato il possesso dei seguenti requisiti: una situazione debitoria in misura non superiore ad € 500.000, un attivo non superiore a € 300.000 ed un fatturato non eccedente i 200.000 euro. Anche i fideiussori che abbiano prestato garanzia per attività imprenditoriali proprie o di terzi hanno diritto di accedere all’accordo. Non è obbligatoria una suddivisione dei creditori in classi.

Superate le soglie sopraindicate si accede alla procedura fallimentare. Sono esenti dalle predette limitazioni i soggetti ritenut. i non fallibili, ossia le società agricole e gli studi professionali iscritti all’albo, purché non costituiti in forma societaria. L’unico compito del giudice in questa procedura è verificare la bontà della documentazione a lui consegnata.

L’accordo dovrà essere accettato da coloro che detengono almeno il 60% della totalità dei crediti; tale calcolo si basa, quindi, sulla quota del capitale da ricevere e non sul numero dei creditori. Se esso viene omologato, anche il creditore che ha votato contro deve attenersi alle misure di rientro prospettate.

L’esdebitazione opera solo per i debiti espressamente richiamati in procedura. Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza se ne conosce l’esito. Accettare l’accordo è conveniente poiché, anche in caso di un abbattimento del credito spettante, gli aderenti potrebbero dedurre fiscalmente la porzione mancante, recuperando anche l’Iva.

Gli unici debiti che non è possibile stralciare sono: l’Iva, le ritenute alla fonte, ed i fondi comunitari eventualmente reperiti dall’azienda. La liquidazione dei beni del debitore, è l’ultima possibilità prevista nel caso in cui le alternative precedentemente illustrate non risultino percorribili.

Questa procedura resta comunque aperta fino ai 4 anni successivi al deposito dell’istanza in tribunale. Si può presentare istanza per le misure previste da codesta legge una volta ogni 5 anni. Si apre, dunque, uno spiraglio per chi ha seri problemi di liquidità.

*(sociologo ed economista)