Condotta di oli in mare: il Tar boccia Ecofox

25 Ottobre 2021

Vasto. Per i giudici è inammissibile il ricorso della ditta sul mancato parere del Comitato di Punta Aderci 

VASTO. Avevano contestato il mancato rilascio del parere da parte del Comitato di gestione della riserva naturale di Punta Aderci, ma il Tar ha dichiarato “inammissibile” il ricorso proposto dalla Ecofox. Al centro del contenzioso c’è il progetto presentato dall’azienda di Punta Penna relativo alla realizzazione di una sealine con campo boe per lo scarico di oli vegetali da navi cisterna. La Ecofox aveva censurato “l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Vasto in ordine al rilascio del parere di competenza sulla Valutazione di incidenza ambientale (Vinca)” nell’ambito del procedimento azionato dalla società rappresentata dagli avvocati Edoardo Paolini, Giacomo Cerullo e Andrea Nervi. Quella che si ripropone, al di là degli aspetti procedurali, è l’annosa querelle sulla convivenza dell’area protetta con la zona industriale.
Con il ricorso presentato l’11 giugno 2021 la Ecofox faceva presente, in sostanza, di aver inoltrato il 9 agosto 2019 una istanza al Comune per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto per la realizzazione della sealine e contestava la mancata adozione del parere obbligatorio del Comitato di gestione della riserva di Punta Aderci, nonostante una diffida. Nel ricorso i legali della Ecofox rimarcavano che il Comune “è tenuto ad acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di gestione” e chiedeva la condanna dell’amministrazione “ad adottare il provvedimento conclusivo di Vinca con la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia”.
Il Comune di Vasto, che nel giudizio si è costituito tramite l’avvocato Alfonso Mercogliano della civica avvocatura, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso essendo intervenuto il parere sulla Vinca. Tesi che i giudici amministrativi regionali hanno ritenuto fondata, pur riconoscendo che il Comune, in questo caso, aveva adottato una procedura diversa. Cioè aveva emesso il provvedimento di Vinca favorevole senza acquisire preventivamente il parere “obbligatorio e vincolante” del Comitato di gestione. In effetti – ed è lo stesso Tar di Pescara che lo evidenzia – tutti gli atti amministrativi aventi come punto di riferimento il territorio della riserva e che devono essere emanati da autorità diverse dal Comitato di gestione, devono essere “preventivamente concordati” con quest’ultimo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.