Conflitto di interessi al concorso, scatta la condanna per il primario

In palio due posti da ortottista: il medico non si è astenuto dall’incarico di presidente di commissione anche se tra i candidati c’era un suo collaboratore. I giudici: «Risarcisca la Asl per le spese sostenute»
CHIETI. Ha accettato l’incarico di presidente di commissione in un concorso della Asl Lanciano Vasto Chieti nonostante il conflitto di interessi «per i rapporti di stretta vicinanza e professionali che lo legavano a due candidati». Ecco perché Domenico Pellegrini, primario di Oculistica dell’ospedale Renzetti, è stato condannato a risarcire l’azienda sanitaria con 9.405,91 euro, oltre interessi e spese di giudizio. La sentenza della Corte dei conti d’appello di Roma, che ha confermato quella di prima grado, mette un altro punto fisso in una storia che si trascina avanti da anni: «le condotte illecite di Pellegrini», a detta dei giudici, hanno causato un «danno erariale» quantificato nei costi sostenuti dalla Asl nell’organizzazione e nello svolgimento del concorso per due posti da ortottista poi annullato dal Tar (5.684,25 euro per l’attività lavorativa del personale, 2.909,66 euro di spese legali e 812 euro di spese postali).
Secondo l’accusa, dalla sentenza del tribunale amministrativo è emerso che «Pellegrini, pure in presenza di situazione di incompatibilità in relazione alla sussistenza di un legame professionale stabile con un candidato e di legami sentimentali tra un’altra candidata e il proprio figlio, aveva ugualmente presieduto la commissione del concorso pubblico». Per la Corte dei conti d’appello, dunque, «il giudice di primo grado ha dato rilievo, ai fini della condanna, al solo profilo di responsabilità riguardante la sussistenza di un consorzio affaristico con P., uno dei candidati, mentre il presunto rapporto sentimentale tra il figlio del presidente della commissione e un’altra candidata non è stato posto alla base della decisione». P., vincitore del concorso, «aveva instaurato da tempo una collaborazione professionale in forza della quale poteva godere, a titolo di comodato gratuito, di un locale nello studio di Pellegrini, dove effettuava, con regolare accesso mensile, prestazioni di natura diagnostica avvalendosi della relativa strumentazione tecnica». I giudici romani (presidente Luciano Calamaro, consigliere estensore Ilaria Annamaria Chesta) ritengono che si tratti di una «collaborazione connotata da stabilità e regolarità, che implica comuni interessi di carattere economico tutt’altro che irrilevanti. La stessa circostanza della concessione di locali e attrezzature a titolo dichiaratamente gratuito e per un ampio lasso di tempo appare sintomatico dell’intensità del sodalizio». Il passaggio chiave della sentenza è questo: «Tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto giudicante si deve astenere. E il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termine di grave “inimicizia” nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici e di studio), rispetto a un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del principio di imparzialità». Di conseguenza, «i costi sostenuti dalla Asl per lo svolgimento delle attività correlate al concorso e poste nel nulla per le descritte ragioni non possono che configurarsi quali danno erariale derivante dalle condotte illecite di Pellegrini». In estrema sintesi: «L’appello è infondato: la sentenza di primo grado va confermata».

