Dal Comune via libera al divorzio breve

Pubblicato sul sito l’avviso pubblico che consente alle coppie lancianesi di usufruire della legge 162
LANCIANO. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lanciano l’avviso pubblico che consente anche alle coppie lancianesi in crisi di usufruire di quanto previsto dalla legge 162 dell’anno scorso, che sancisce «la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio».
Le coppie possono anche non avvalersi dell’assistenza di un avvocato, che resta facoltativa. L’avviso pubblicato dal Comune, inoltre, precisa che «Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale».
Per evitare decisioni affrettate è in ogni caso previsto un doppio passaggio davanti all’ufficiale, a distanza di non meno di 30 giorni e resta salvo il termine di tre anni tra la separazione e il divorzio. Tutte le informazioni sulla procedura possono essere richieste dagli interessati agli uffici comunali.
In sostanza, vengono applicate anche a Lanciano le procedure semplificate per ottenere la separazione, previo accordo tra i coniugi e la possibilità di affidare la chiusura della pratica a uno degli avvocati, o direttamente all’ufficiale di Stato civile, sindaco compreso. L’avvocato trasmette all’ufficiale di stato civile del Comune copia autenticata dell’accordo raggiunto, previo benestare del Procuratore.
Tra le novità del provvedimento, c’è la norma che regola la semplificazione delle procedure davanti all’ufficiale di stato civile: questi dovrà ricevere dalle due parti coinvolte nella fine del matrimonio, la dichiarazione di volontà a procedere con l’obiettivo di far cessare gli effetti civili dell’unione e ottenerne lo scioglimento secondo condizioni concordate.
La negoziazione assistita può essere ammessa nell’atto di separazione, purché si raggiunga una soluzione consensuale di scioglimento del matrimonio. È qui che l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile in cui il matrimonio fu iscritto, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro.
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