Daspo ai tifosi, il gip: no all’obbligo di firma Il giudice sui cori contro la polizia: «Non è stata superata la soglia della libera espressione di pensiero»

CHIETI. «Il contenuto dei cori è apparso unicamente denigratorio e provocatorio, privo di connotazione violenta: non può ritenersi superata la soglia della libera espressione del pensiero...
CHIETI. «Il contenuto dei cori è apparso unicamente denigratorio e provocatorio, privo di connotazione violenta: non può ritenersi superata la soglia della libera espressione del pensiero costituzionalmente tutelata». Lo scrive il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino, che dice no all’obbligo di firma nei confronti di 3 dei 14 tifosi del Francavilla calcio sottoposti oltre che al Daspo “semplice”, ovvero al divieto di accedere alle manifestazioni sportive, anche alla prescrizione di recarsi due volte in caserma durante ogni partita della squadra giallorossa. I provvedimenti firmati dal questore Aurelio Montaruli – che vietano agli ultrà in questione di andare allo stadio per un periodo compreso tra uno e otto anni – sono scattati per i cori offensivi intonati allo stadio di Casoli il 19 novembre 2023 dai sostenitori francavillesi, ossia: «...chi non salta è un celerino», «che schifo la Digos», «...apro ed è la polizia». Ma il giudice non ha convalidato l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia. I tre ultrà, assistiti dagli avvocati Giovanni Angelucci e Giorgio Alessandro Ambrosii, chiederanno anche l’annullamento del Daspo all’autorità amministrativa (in questo caso, il ricorso va presentato entro trenta giorni al prefetto o, in alternativa, entro sessanta giorni alla sezione di Pescara del Tar).
Secondo il giudice Di Berardino, quei cori non hanno connotazione violenta «tenuto conto del luogo e del momento in cui sono stati pronunciati; del ridotto numero di partecipanti all’evento sportivo e di componenti delle forze dell’ordine; dell’assenza di segnali e prodromi di scontri tra le tifoserie ovvero tra una fazione di queste e le forze dell’ordine, anzi il fatto essendo avvenuto in un clima di agevole gestione dell’ordine pubblico». E ancora: «Anche la giurisprudenza di legittimità e amministrativa ha chiarito che la mera partecipazione a cori sarcastici e irriverenti verso l’opposta tifoseria o le forze dell’ordine non possono costituire inneggiamento, incitamento induzione alla violenza». (g.let.)

