Di Cicco, dalle Dogane niente licenza

12 Maggio 2015

Dopo la sentenza del Tar anche il tribunale di Lanciano ordina il dissequestro dei beni ma l’Agenzia prosegue col blocco

MOZZAGROGNA. Non basta la sentenza favorevole del Tar Abruzzo alla Di Cicco Antonio-Liquori per dire la parola “fine” a una vicenda che sta mettendo sul lastrico l’azienda di famiglia. Come se non bastasse la sentenza del Tar, anche il tribunale di Lanciano, lo scorso 29 aprile scorso, ha disposto la revoca del sequestro preventivo e l’immediata restituzione di tutte le merci e prodotti sequestrati. L’ufficio delle Dogane di Pescara, però, non sa che farsene di questi due atti giudiziari e continua nella sua tesi: alla Di Cicco non deve essere ridata la licenza. L’avvocato dei Di Cicco, Carlo Dalla Vedova, ha inviato all’agenzia delle Dogane di Pescara e per conoscenza alla Direzione interregionale della stessa agenzia e alla Procura di Lanciano, un atto dichiaratorio e di diffida a «volere restituire alla ditta Di Cicco Antonio srl la licenza fiscale di esercizio».

La storia inizia nel 2013 quando l’azienda - da non confondere con la Di Cicco Liquori di Villa Santa Maria il cui fondatore è Franco Di Cicco - non ha pagato «per crisi economica», si legge nella sentenza del Tar, le accise sui prodotti per circa 311mila euro, offrendo comunque una polizza fideiussoria per 100mila euro e «proponendo la rateizzazione, onde evitare la chiusura» dice la sentenza che aggiunge: «A tal fine, la ditta ha chiesto di essere autorizzata a estrarre prodotti dal deposito fiscale, per produrre, evadere le ordinazioni, fare i pagamenti e sostenere la sua famiglia». Cioè: aiutami a non fallire! L’autorità delle Dogane, però, 11 marzo 2014, revoca la licenza e mette sotto sequestro il magazzino nel quale ci sono 483mila euro di merce bloccata. Il 3 settembre 2014, il giorno precedente alla prima pronunzia del Tar, la famiglia Di Cicco ebbe un duro colpo: a Roma morì prematuramente e in tragiche circostanze Gianni, fratello di Francesco Di Cicco, il titolare dell’azienda, probabilmente sopraffatto anche dalla situazione nella quale la ditta si trovava.

La revoca della licenza c’è stata per «l’inosservanza dell’estrazione dei prodotti dal deposito fiscale», cosa che la ditta ha fatto perché «occorreva continuare l’attività per le normali esigenze e assolvere il debito fiscale». Cioè: chi vende deve fare il pagamento dovuto in termini precisati e chi ha debiti fiscali non può vendere altro materiale fino all’estinzione degli stessi.

«Ho continuato a estrarre» - le dichiarazioni di Francesco Di Cicco sono riportate nella sentenza del Tar - «al solo fine di preservare la mia famiglia essendo l’unico lavoratore e avendo a carico un bambino di tre anni. In tal modo volevo evitare di licenziare i dipendenti della società». Per il Tar «il comportamento delle Dogane non è affatto conforme ai principi di buona amministrazione e di proporzionalità degli atti sanzionatori, non avendo considerato che la sospensione prima e la revoca poi, comportavano solo effetti negativi, quali: la chiusura della ditta, il licenziamento dei dipendenti, la perdita documentata di ordini di acquisto merce e della clientela abituale, nonché la stessa possibilità di pagare i debiti fiscali all’Agenzia delle Dogane».

Non è errato parlare di sentenza storica, considerati anche i momenti di crisi. Nella diffida, l’avvocato Dalla vedova scrive: «» carico di codesta amministrazione (Ufficio delle Dogane di Pescara, ndc) incombe l’obbligo giuridico, assistito anche da sanzioni penali, per il caso di perdurante inerzia, di dare piena e fedele esecuzione alla sentenza del Tar». Se non basta una sentenza del Tar e una decisione del tribunale, cosa ci vuole ancora ai Di Cicco per continuare la loro attività?

Matteo Del Nobile

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