Doppio lavoro, prof dell’ateneo condannato: «Deve risarcire»

I dipendenti pubblici non possono avere incarichi extra retribuiti senza essere autorizzati I giudici: «L’impiego esterno ha influito in modo consistente sulla capacità lavorativa del docente»
CHIETI. È accusato di aver svolto il doppio lavoro per tre anni. La Corte dei conti ha condannato il professor Domenico Antonio Potenza, 61 anni, originario di Apricena (Foggia) e residente a Pescara, ricercatore della facoltà di Architettura dell’università d’Annunzio Chieti-Pescara: dovrà risarcire l’ateneo con oltre 33mila euro. Ed è una sentenza che suona come un avvertimento per tutti i dipendenti pubblici: chi riceve incarichi extra non autorizzati dall’ente di appartenenza rischia conseguenze pesanti. La vicenda – come ricostruito dal pubblico ministero Antonio Giuseppone – è venuta fuori dopo che il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Chieti ha segnalato alla procura contabile, nell’ambito di un controllo sulla regolarità del cumulo degli impieghi e incarichi di docenti e ricercatori universitari, «un danno erariale per la situazione di Potenza», che lavora in ateneo «in regime di impiego a tempo pieno. Negli anni che vanno dal 2013 al 2016, il docente ha ottenuto una serie di compensi dalla Banca popolare di Milano relativi ad una serie di prestazioni libero professionali esercitate in varie filiali». Il direttore del Dipartimento di Architettura ha attestato che il prof «ha regolarmente tenuto i corsi di cui era titolare, compresi i relativi appelli d’esame, e che ha svolto regolare attività di ricerca, oltre ad aver partecipato ai consigli di dipartimento e ai consigli di corso di laurea». Lo stesso Potenza, assistito dall’avvocato Massimo Cirulli, ha rimarcato l’assenza di qualsiasi «pregiudizio in ordine all’adempimento dei doveri accademici». Ma la Corte dei conti (presidente Lucilla Valente, consigliere relatore Federico Pepe, consigliere Gerardo de Marco) richiama la norma secondo cui «i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza». E per «incarichi retribuiti» vanno intesi «tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso». Nel caso specifico, evidenziano i giudici, «è da ritenersi acclarata la carenza di preventiva autorizzazione». In altre parole: gli incarichi extra devono essere considerati «illegittimi, con il conseguente obbligo di versare i relativi compensi nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza». Più nel dettaglio: «Il numero (eccezionale), la durata (prolungata) e la gravosità degli incarichi esterni, riferibili a funzioni di sicuro rilievo e di indiscutibile estensione, costituiscono fattori che influiscono sulle capacità lavorative del docente, con verosimile e consistente sottrazione delle energie a questo dedicate».

