Duello in tribunale sul dg Così si difende Del Vecchio

Parla l’avvocato del direttore sospeso che ha fatto appello contro l’interdizione E Vacca interviene sull’Ima: «L’università non poteva proporre la conciliazione»
CHIETI. La discussione è stata serrata, ma i giudici si sono riservati la decisione. Si è svolto ieri mattina al tribunale dell’Aquila l’appello per la revoca della misura interdittiva di sei mesi imposta dal tribunale di Chieti al direttore generale dell’università D’Annunzio Filippo Del Vecchio, davanti ai tre giudici Giuseppe Romano Gargarella (che presiedeva il collegio), Guendalina Buccella e Mario Cervellino. Da una parte il pm che ha condotto le indagini Giancarlo Ciani e dall’altra l’avvocato del dg sospeso Stefano Rossi hanno condotto un duello molto articolato fatto di citazioni di norme e appello a una corposa documentazione. Rossi ha centrato le proprie tesi sul fatto che non era a rischio, a suo dire, «il rispetto delle esigenze cautelari» e, dunque, Del Vecchio avrebbe potuto tranquillamente tornare in ateneo. Tra le esigenze cautelari la procura non ha inserito l’inquinamento delle prove, ma solo la possibilità di reiterare il reato. Cosa che Del Vecchio, secondo Rossi, non potrebbe fare perché una eventuale reiterazione «non può riguardare il singolo fatto, ormai consumato, che ha a che fare con il caso del professor Luigi Capasso, che ha presentato l’esposto in procura».
Intanto dall’università il decano Michele Vacca fa delle precisazioni sulla vicenda Ima discussa davanti al giudice del lavoro. «A motivo della nota situazione di straordinarietà occorsa in ateneo non si è avuto modo di assumere alcuna decisione in ordine alla possibilità di transigere le controversie in questione e di addivenire a un accordo atto ad evitare la possibile soccombenza dell’amministrazione. Tale circostanza ha comportato che l’avvocato Antonio D’Antonio non avesse, al momento dell’udienza tenutasi il 6 aprile scorso, alcun mandato in tal senso, non avendo l’ateneo conferito alcuna disposizione in merito all’Avvocatura distrettuale dello Stato. La proposta di conciliazione deve infatti partire dall’amministrazione che solo oggi ha colmato la vacatio della figura del direttore generale al termine del lavoro in tal senso svolto dagli organi accademici e dal personale che ne ha assistito le funzioni dal 14 marzo scorso, mentre l’Avvocatura distrettuale dello Stato necessita di acquisirne le determinazioni e manifestarle al giudice del lavoro per il mero tramite dell’avvocato D’Antonio. In buone parole quest’ultimo non ha alcun potere autonomo di proporre o rifiutare la conciliazione». (a.i.)

