Furti e truffe, via da Chieti per tre anni

La questura vieta l’accesso in città a una ladra seriale di portafogli: «È pericolosa». Lei fa ricorso al Tar ma perde e resta fuori
CHIETI. Ha sfilato i portafogli ai fedeli di San Pio fingendosi una pellegrina a San Giovanni Rotondo; con la stessa tecnica da esperta di furti con destrezza ha derubato gli anziani tra le bancarelle del mercato di Sulmona e le clienti di un supermercato di Chieti e di un centro commerciale di Città Sant’Angelo; altri colpi fotocopia, poi, tra i caffè serviti al bancone delle aree di servizio di Brecciarola Nord, sull’A25, e di Montenero di Bisaccia, sull’A14. È un curriculum da ladra seriale quello che, d’ora in poi, impedisce a una donna di 42 anni di Montesilvano di mettere piede a Chieti: secondo la questura è «pericolosa» e per tre anni deve stare fuori dalla città. Può entrare solo con un permesso.
La donna è indagata per i reati di «furto con destrezza, furto, concorso in furto, furto con destrezza in concorso e furto aggravato in concorso, concorso in utilizzo di carte di credito contraffatte o di provenienza illecita». Proprio per questo dalla questura sono partiti l’ordine di «rimpatrio nel Comune di sua abituale dimora», cioè Montesilvano, e il divieto «per un periodo di anni tre di fare ritorno a Chieti in assenza di preventiva autorizzazione»: per la questura, la donna è un «soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica» e «visto che non risiede in città né vi espleta alcuna attività lavorativa» deve stare lontana.
La 42enne, nonostante gli atti di indagine e le condanne a suo carico, ha impugnato davanti al Tar di Pescara il provvedimento della questura teatina «per manifesta ingiustizia». Con il suo ricorso, pagato mille euro dallo Stato in quanto è stata ammessa al gratuito patrocinio con l’avvocato Giulio Cerrone di Pescara, la donna ha contestato «l’assenza di prove chiare, certe ed inequivocabili così come di idonee circostanze di fatto rivelatrici di concreta pericolosità per la sicurezza pubblica» e «la mancata specificazione di concreti episodi di vita idonei a rivelare oggettivamente un’apprezzabile probabilità che essa possa commettere reati». Secondo i giudici amministrativi, però, la questura ha agito correttamente: «Il foglio di via obbligatorio», dice la sentenza, «costituisce una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli. Non sono necessarie, pertanto, prove compiute di fattispecie delittuose ben delineate in tutti i lori elementi, bensì anche solo indizi basati su elementi concreti. La giurisprudenza amministrativa è infatti concorde nel ritenere che le misure di rimpatrio (tra cui il foglio di via obbligatorio) costituiscano manifestazione della più ampia discrezionalità amministrativa, in quanto tipici atti con finalità preventiva basata su un giudizio prognostico di pericolosità sociale». Ora, la donna può fare ricorso al Consiglio di Stato e, se ottenesse ancora l’ammissione al gratuito patrocinio, le spese sarebbero nuovamente a carico dello Stato.

