Gas staccato senza giustificazione: il gestore condannato dal giudice

CHIETI. Le staccano il gas a causa di un reclamo, ritenendo di aver ricevuto bollette ben al di sopra dell’importo dovuto. Sembrava una lotta impari quella tra una residente di Francavilla al Mare,...
CHIETI. Le staccano il gas a causa di un reclamo, ritenendo di aver ricevuto bollette ben al di sopra dell’importo dovuto. Sembrava una lotta impari quella tra una residente di Francavilla al Mare, proprietaria di una seconda casa a Roma, e il gestore di luce e gas, senonché la donna non si è data per vinta. Ha chiesto l’aiuto di un’associazione a difesa del cittadino, il Codacons, e si è rivolta al giudice di pace di Chieti. Che le ha dato ragione. La vicenda si è chiusa con 3.000 euro di risarcimento danni a causa del distacco del gas, oltre alle spese di riallaccio per altri 700 euro circa. È quanto ha deciso a fine gennaio scorso il giudice di pace di Chieti, Sandra Cacciatore. La sentenza ribadisce che quando un consumatore subisce un distacco illegittimo della luce o del gas ha diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale per il disagio subito. La vicenda parte quando la donna si accorge che le bollette della luce della seconda casa sono tutte su base presunta e che sta pagando molto di più di quello che sta consumando. Reclama inviando le letture reali e per tutta risposta la società le stacca l’utenza del gas, pur non avendo un contratto “dual”, un contratto cioè luce e gas insieme, l’unico che consentirebbe una simile azione. Sconcertata per l’accaduto, prova a risolvere da sola la questione e dopo essersi trovata di fronte a muro di gomma, si rivolge allo sportello Codacons Abruzzo di Francavilla. Di fronte ai numerosi tentativi di risolvere bonariamente la vicenda la società ha preteso altre 700 euro per il riallaccio del gas, per tornare a somministrare il gas alla casa.
«Durante la conciliazione», ha commentato l’avvocato Vittorio Ruggieri, vice coordinatore regionale del Codacons Abruzzo, «abbiamo fatto di tutto per risolvere bonariamente la questione e l’utente chiedeva solo lo storno delle spese di riallaccio del gas. Ma di fronte al muro alzato dalla società siamo stati costretti a rivolgerci al giudice di pace di Chieti, competente perché l’utente ha il domicilio a Francavilla. E il giudice ha ribadito una volta ancora che quando il distacco della luce o del gas è illegittimo, la società è tenuta a risarcire anche il danno non patrimoniale, quantificato tenendo conto sia del tempo in cui l’utente è rimasta senza gas (due anni), sia del fatto che in ogni caso si trattava di una seconda casa». (a.i.)
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