«Ha ucciso e non si è preso la colpa: niente sconti di pena a D’Onofrio»

13 Dicembre 2021

Le motivazioni della Cassazione che ha confermato 8 anni e mezzo di carcere per il giovane teatino: «È giusto non concedere le attenuanti perché ha cercato di ridimensionare il grave gesto compiuto»

CHIETI. Emanuele D’Onofrio ha avuto «un atteggiamento improntato all’esclusione di ogni sua responsabilità e al ridimensionamento del grave gesto compiuto». Ecco perché, secondo i giudici della Cassazione, è giusto negare le attenuanti generiche al 29enne condannato in via definitiva a 8 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio preterintenzionale del giornalista Simone Daita, morto in ospedale il 15 marzo del 2016, un anno dopo che i pugni ricevuti al volto e la successiva caduta in piazza Vico, cuore del centro storico di Chieti, lo avevano ridotto in fin di vita. Le motivazioni pubblicate dai giudici romani (presidente Gerardo Sabeone, relatore Antonio Settembre) scrivono la parola fine su un caso giudiziario durato quasi sette anni. Dallo scorso 20 ottobre, ovvero dall’indomani della sentenza di terzo grado, D’Onofrio è rinchiuso in carcere dopo essere stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile: l’entità della pena non ha consentito al suo difensore, l’avvocato Roberto Di Loreto, di poter chiedere misure alternative.
I PUGNI E LA MORTE
Secondo la Suprema corte, la morte di Daita è legata ai «colpi ricevuti, quali che possano essere state le complicazioni insorte in ospedale e persino se fossero ravvisabili errori medici nel trattamento a lui riservato. Nella specie, l’infezione batterica che sarebbe insorta in Daita non costituisce per nulla fatto eccezionale, essendo di comune esperienza che negli ospedali si concentra una popolazione dolente, portatrice delle più svariate patologie, per cui nessun appunto può muoversi ai giudici di merito, che hanno ritenuto l’evento morte causalmente collegato alla condotta dell’imputato e hanno escluso la necessità di ulteriori approfondimenti, data la pregnanza degli elementi disponibili e l’irrilevanza di quelli dedotti dal ricorrente». Per la Cassazione, «priva di rilevanza è anche l’argomentazione – svolta per escludere il nesso causale – relativa all’ebbrezza della vittima, che avrebbe impedito a Daita di protendere le mani a sua difesa, durante la caduta, giacché trattasi di circostanza nota a D’Onofrio e perché non si può addebitare alla vittima di non essere riuscita ad attenuare le conseguenze dell’illecito patito».
L’AGGRESSIONE
La Corte d’appello, ricordano i giudici romani, ha sottolineato che «i pugni sferrati alla vittima furono almeno due e che si trattò di pugni micidiali. Daita era completamente ubriaco, tant’è che perse l’equilibrio mentre colpiva, a sua volta, l’imputato. Tale ricostruzione esclude all’evidenza sia la legittima difesa che l’eccesso di legittima difesa, perché dà conto dell’assenza di un pericolo reale per l’imputato, che avrebbe potuto sottrarsi all’aggressione semplicemente respingendo da sé l’aggressore». Si può anche «escludere – sulle base delle testimonianze esaminate – che l’imputato fosse stretto in un angolo e non avesse scampo». Inoltre, Daita non era in grado «di attentare realmente all’incolumità fisica» di D’Onofrio.
LE CONCLUSIONI
La Cassazione conclude così: «La sentenza impugnata ha fatto buon governo delle regole della logica e ha espresso un giudizio che tiene conto degli elementi di prova rilevanti per la ricostruzione e la lettura del fatto, nonché l’individuazione delle responsabilità. Inoltre, si è attenuta a criteri di equità e di obiettività nella commisurazione della pena».
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