I giudici: Sevel deve risarcire l’operaio della pipì addosso

ATESSA. La Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’appello presentato dalla Sevel spa, confermando la sentenza del tribunale di Lanciano, riguardo al lavoratore che non fu autorizzato a lasciare...
ATESSA. La Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’appello presentato dalla Sevel spa, confermando la sentenza del tribunale di Lanciano, riguardo al lavoratore che non fu autorizzato a lasciare la postazione di lavoro per andare in bagno (l’uomo finì con l’urinarsi addosso), e condannato l'azienda a corrispondere al dipendente 5mila euro come risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali.
La vicenda è stata seguita dal sindacato Usb e il lavoratore è stato assistito dall'avvocato Diego Bracciale: «Sono soddisfatto per il risultato», commenta, «e felice per il cliente, oggi divenuto un caro amico, per una questione che lo ha mortificato come lavoratore, ma prima ancora come uomo». I giudici hanno respinto le eccezioni presentate da Sevel, ribadendo che il datore di lavoro ha arrecato «concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione, indubbiamente derivante dall’imbarazzo di essere osservato dai colleghi di lavoro con i pantaloni bagnati per essersi minzionato addosso». «La sentenza di appello», commenta l’Usb, «rende giustizia al lavoratore e gli restituisce in parte la dignità che rimane irrimediabilmente lesa per le conseguenze che la vicenda ha generato in lui a livello morale e psicologico. Il percorso giudiziario non è concluso: la Sevel ha presentato una querela per diffamazione aggravata col mezzo della stampa nei confronti del lavoratore e del rappresentante sindacale dell’Usb, Fabio Cocco, coordinatore provinciale Usb, sostenendo di aver dato ai media informazioni non vere sulla questione del lavoratore cui non è stato permesso di andare in bagno. All’esito delle indagini la Procura di Lanciano ha depositato richiesta di archiviazione non ritenendo fondata la querela». (d.d.l.)
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